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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
- D.L. 28/06/2019, n. 59 (L. 08/08/2019, n. 81)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell’audiovisivo, e, in particolare, l’articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall& |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in mate |
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Art. 2. - Classificazione delle opere cinematografiche1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica. |
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Art. 3. - Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016. 2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. 3. La Commissione è composta da N1 quarantanove membri, “di cui uno con funzione di Presidente,” |
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Art. 4. - Procedimento di verifica della classificazione1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l’opera sulla base della classificazione di cui all’articolo 2. 2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell’opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione |
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Art. 5. - Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l’edizione doppiata |
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Art. 6. - Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera1. Per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le d |
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Art. 7. - Obblighi di pubblicità1. La classificazione assegnata a un’opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l’eser |
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Art. 8. - Obblighi per gli esercenti cinematografici1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l’esercente della sala cinematografica in cui l&rsquo |
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Art. 9. - Accertamento dell’illecito amministrativo e sanzioni1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da un minimo di 5.000 euro ad un |
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Art. 10. - Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi1. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disciplinata la classificazione delle ope |
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Art. 11. - Disposizioni transitorie1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle |
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Art. 12. - Clausola di invarianza finanziaria1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, |
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Art. 13. - Abrogazioni e disposizioni finali1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: b) la legge 21 aprile 1962, n. 161; c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1: a) all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall’articolo 15 della legge 21 apr |
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