N223 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 25/01/1982, n. 17: “Art. 209 - (art. 214 T.U. 1926) - Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a 1.200.000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 1.000.000 a 6.000.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.”

Dalla redazione