N93 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 14/10/1974, n. 524 e successivamente dalla L. 25/08/1991, n. 287: “Art. 89 - (art. 87 T.U. 1926) È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.”

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