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06/12/2018

Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018): legge di conversione pubblicata in G.U. e in vigore dal 04/12/2018

È stata pubblicata nella G.U. del 03/12/2018, n. 281, la L. 01/12/2018, n. 132, che converte in legge il "Decreto Sicurezza" (D.L. 113/2018), il quale reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Di seguito si segnalano alcune norme rilevanti per le professioni tecniche.

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L'art. 15, comma 1, del Decreto Sicurezza inserisce l'art. 130-bis nel D. P.R. 30/05/2002, n. 115, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all’atto del conferimento dell’incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. La nuova disciplina (a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione) è applicabile non solo al processo civile, ma anche al processo amministrativo, contabile e tributario.

LOCAZIONI BREVI
L'art. 19-bis del Decreto Sicurezza fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 109 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel senso che esso si applica anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni. Tale norma prevede l'obbligo di far esibire il documento di identità delle persone alloggiate e della relativa comunicazione alla questura.

SANZIONI PER SUBAPPALTO ILLECITO DI OPERE PUBBLICHE
L'art. 25 del Decreto Sicurezza modifica l'art. 21, comma 1, della L. 13/09/1982, n. 646, in materia di disposizioni antimafia, inasprendo le sanzioni penali nei confronti di appaltatori e subappaltatori di opere riguardanti la P.A. che concedano, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
Tale autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

A seguito della suddetta modifica, l'appaltatore che concede le opere pubbliche in subappalto senza autorizzazione è ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Inoltre, nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
In questi casi, l'amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. 

SICUREZZA NEI CANTIERI PER LAVORI PUBBLICI
L'art. 26 del Decreto Sicurezza modifica l'art. 99, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

A seguito della modifica apportata dal Decreto Sicurezza, così come modificato dalla legge di conversione, qualora si tratti di lavori pubblici, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto competente.
L'obbligo di notifica si applica ai:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81

Si ricorda che l’art. 93 del D. Leg.vo 159/2011 (c.d. “Codice antimafia”), attribuisce al Prefetto - per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti - poteri di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA
L'art. 36 del Decreto Sicurezza modifica alcuni articoli del Codice antimafia, in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, si apportano modifiche ai seguenti articoli del Codice antimafia:
- art. 35, relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario;
- art. 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione;
- art. 38, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- art. 41-ter, sull'istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;
- art. 43, sul rendiconto di gestione;
- art. 44, relativo alla gestione dei beni confiscati;
- art. 48, relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Si segnalano in particolare: il nuovo comma 4-bis, il quale prevede che gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale; i commi 5, 6 e 7 riscritti, che delineano il procedimento di vendita e prelazione dei beni confiscati; il nuovo comma 7-ter, il quale prevede una specifica disciplina per la destinazione dei beni confiscati indivisi; il nuovo comma 12-ter, che prevede la possibilità di destinare alla vendita, con divieto di cessione per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero di distruggere, i beni mobili confiscati non utilizzabili; il nuovo comma 15-quater, il quale prevede che i beni immobili sequestrati e confiscati che rimangono invenduti decorsi 3 anni dall'avvio della procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato;
- art. 51, su regime-fiscale e oneri economici.

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