Articolo abrogato dal D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112. “La concessione della licenza prevista dall’art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.

Abrogato

L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero.”

Dalla redazione