La Sentenza C. Cost. 05/06/1956, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del presente articolo, per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale, come modificato dal D. Leg.vo C.p.s. 08/11/1947, n. 1382.

Dalla redazione