Articolo abrogato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311: “Art. 94 - (art. 92 T.U. 1926) - L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei.”

Dalla redazione