Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Edilizia
e urbanistica - Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/04/2022, n. 36
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano |
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Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca |
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Art. 1. - Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale |
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Art. 2. - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente: «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). -1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito “Portale”, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del de |
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Art. 3. - Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente: «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; |
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Art. 4. - Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5. - Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senz |
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Art. 6. - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso; b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i |
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Art. 7. - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
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Art. 8. - Omissis
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Art. 9. - Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 2271. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da a |
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Art. 11. - Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Disposizioni in materia di Università e ricerca1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica |
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Art. 15. - Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vig |
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Art. 16. - Art. 17 - Omissis
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Capo II - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale |
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Art. 18. - Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio |
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Art. 19. - Portale nazionale del sommerso1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del l |
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Art. 20. - Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli int |
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Art. 21. - Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle mission |
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Art. 22. - Omissis
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Capo III - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute |
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Art. 23. - Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Entro sessant |
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Art. 24. - Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, |
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Art. 25. - Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abro |
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Art. 26. - Omissis
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Art. 27. - Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». 2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità. 3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni: a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori; |
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Capo IV - Transizione digitale |
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Art. 28. - Omissis
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Art. 29. - Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali |
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Art. 31. - Omissis
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Art. 32. - Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: |
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Capo V - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate |
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Art. 33. - Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. |
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Art. 34. - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 35. - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
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Art. 36. - Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di p |
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Art. 37. - Disposizioni in materia di ZES e ZLS1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.». 2. All'articolo 5, comma 2, |
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Capo VI - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo |
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Art. 38. - Omissis
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Art. 39. - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico |
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Art. 40. - Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU» per grandi eventi turistici1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celeb |
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Capo VII - Disposizioni in materia di giustizia |
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Art. 41. - Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti: «37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale dell |
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Art. 43. - Omissis
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Capo VIII - Istruzione |
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Art. 44. - Art. 46 - Omissis
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Art. 47. - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. 2. All'articolo 55, comma 1, |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 48. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 49. - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apport |
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Art. 50. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis
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