N183 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.L. 30/12/1989, n. 416 (L. 28/02/1990, n. 39), a sua volta abrogato dalla L. 06/03/1998, n. 40: “Art. 150 - (art. 151 T.U. 1926) - Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro degli affari esteri e con l'assenso del capo del governo.”

Dalla redazione