Articolo abrogato dalla L. 14/10/1974, n. 524 e successivamente dalla L. 25/08/1991, n. 287: “Art. 97 - (art. 95 T.U. 1926) - La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21% del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali.

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