Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 202 - (art. 208 T.U. 1926) - [Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o è riaperto senza il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 1000 a 5000, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.”

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