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L. 15/12/1990, n. 396

Interventi per Roma capitale della Repubblica.
Con decorrenza 1° luglio 2003 gli articoli 7 e 8 per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio, sono abrogati dal DPR del 08/06/01 n.327 : "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità."Ai sensi del D. Leg.vo del 18/04/2012 n.61 gli articoli da 1 a 9 sono stati abrogatiUlteriori modifiche introdotte dalla L. del 22/12/2011 n.214.
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[Premessa]


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Art. 1. - Obiettivi

N3 1 Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:

a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città;

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Art. 2. - Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale

N3 1. É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei Lavori pubblici, dei Trasporti, dell'Ambiente e per i Beni Culturali e Ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di

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Art. 3--Accordi di programma

N3 1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

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Art. 4. - Conferenza di servizi

N3 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed

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Art. 5 (Ufficio del programma per Roma Capitale).

N3 1. É istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma Capitale.

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Art. 6.--Stato di attuazione

N3 1. Il Ministro per i problemi delle ar

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Art. 7.--Indennità di espropriazione

N3 N11. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previst

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Art. 8.--Realizzazione del sistema direzionale orientale

N3 N11. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tra

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Art. 9.--Disposizioni varie

N3 1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990.

Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri .

2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate, opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione de

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Art. 10.--Norme finanziarie

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia"; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilanci

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