N107 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35): “Art. 107 - (art. 105 T.U. 1926) - I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell’art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.”

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