Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale codesta Questura rappresenta che, nel corso dell’attività di controllo esperita nel territorio della provincia, sono emerse divergenze sull’interpretazione della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli tra gli orientamenti che riflettono le indicazioni ministeriali e quelli dei Comuni che, invece, recepirebbero le differenti indicazioni proposte dalla competente Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.
In particolare, vengono rappresentate riserve sulle linee interpretative sostenute dalla Regione in merito:
a) alla tesi per cui la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
b) alla tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli «eventi» fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 08/08/2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti.
A tale ultimo riguardo, ulteriori perplessità sono state rappresentate con riferimento all’affermazione regionale per cui la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono «entro le 24 ore del giorno di inizio», rappresenterebbe «una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi» di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli artt. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordine