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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1.1. Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio |
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Art. 2.1. L'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sos |
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Art. 3.1. Dopo l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti: "Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel |
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Art. 4.1. Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, |
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Art. 5.1. L'art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: |
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Art. 6.1. Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con re |
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Art. 7.1. Dopo l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: |
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Art. 9.1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale è sostituito dal seguente: |
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Art. 10.1. L'art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, è sostituito dal seguente: |
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Art. 12.1. Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 R, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti: " 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando |
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Art. 13.1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli |
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Art. 14.1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, |
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Art. 15.1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazi |
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16/05/2022
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