D.L. 28/01/2019, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 28/01/2019, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lav

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Capo I - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
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Art. 1. - Reddito di cittadinanza

N15

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Art. 2. - Beneficiari

N25

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Art. 3. - Beneficio economico

N9

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Art. 4. - Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale

1. N23

2. N24

3. N37

4. N26

5. N38

5-bis.

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Art. 5. - Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

N16

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Art. 6. - Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

1. N22

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:

«d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

2-bis. N36

3.

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Art. 7. - Sanzioni

N1

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Art. 7-bis - Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 3

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5295697 11041900
Art. 7-ter - Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale

N41

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Art. 8. - Incentivi per l'impresa e per il lavoratore

N2

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Art. 9. - Assegno di ricollocazione

N42

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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di istituti di patronato

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla leg

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Art. 10. - Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc

N3

1. N43

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Uff

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Art. 11. - Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.

2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;

4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;

5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;

6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal program

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5295697 11041906
Art. 11-bis - Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazion

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Art. 12. - Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc

1. N21

2. N46

3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le

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Art. 13. - Disposizioni transitorie e finali

1. N63

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Capo II - Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche
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Art. 14. - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. N47

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. N47

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. N47

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore de

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Art. 14.1. - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile

N53

1. In via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 N86 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al p

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Art. 14-bis - Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le p

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Art. 14-ter - Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “a concorso” sono aggiunte le seguenti: “nonché di quelli che si rendo

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Art. 15. - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è li

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Art. 16. - Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 N17 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 17. - Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024 N92 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della med

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Art. 18. - Ape sociale

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle s

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Art. 18-bis - Sospensione dei trattamenti previdenziali

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia st

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Art. 19. - Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il

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Art. 20. - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, parificandoli a periodi di lavoro.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei con

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Art. 21. - Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della

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5295697 11041922
Art. 22. - Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14.1, e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'

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Art. 23. - Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all’articolo 14, comma 1, e all’articolo 14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. N52

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5295697 11041924
Art. 24. - Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari

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5295697 11041925
Art. 25. - Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

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5295697 11041926
Art. 25-bis - Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni
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Art. 25-ter - Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di ta

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Art. 26. - Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale

N4

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente:

«47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizio

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Art. 26-bis - Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “Per g

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Art. 26-ter - Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in pi

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Art. 26-quater - Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

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Art. 26-quinquies - Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV

1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decr

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Art. 26-sexies - Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

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Art. 26-septies - Organizzazione dell'ANPAL

1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggi

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Capo III - Disposizioni finali
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Art. 27. - Disposizioni in materia di giochi

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».

3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è su

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Art. 28. - Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, N7 24, 26 e 27, comma 5, valutati in

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Art. 29. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Allegato A

(articolo 7, comma 15-ter)

 

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro

Dati contenuti nel “Fascicolo elettronico aziendale”

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e p

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