Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 199 - (art. 204 T.U. 1926) - L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire 5000.”

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