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Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
- Alfonso Mancini
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE A FINI DI PREVENZIONE INCENDILe attività scolastiche sono contemplate al n. 67 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I R (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si illustra di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti. |
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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SCOLASTICHESi fa rinvio a Norme di Prevenzione incendi. |
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ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE ESISTENTI |
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Ultima proroga al 31/12/2021Dopo varie proroghe succedutesi negli anni, l’art. 10-bis del D.L. 12/09/2013, n. 104 (convertito in legge dalla L. 128/2013) ha disposto entro il 31/12/2015 l’adeguamento delle strutture esistenti, previa emanazione di un decreto che recasse la definizione di scadenze differenziate per l’attuazione delle varie prescrizioni, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli artt. 9-12 del D.P.R. 20/03/2009, n. 81. Ancora dopo, in attesa del predetto decreto, l’art. 4 del D.L. 210/2015, comma 2 (convertito in legge dalla L. 21/2016) ha prorogato a sei mesi dopo l’emanazione del medesimo decreto ministeriale e comunque a non oltre il 31/12/2016 il termine per l’adeguamento delle strutture esistenti. Il previsto decreto è stato poi emanato con il D.M. 12/05/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2016 ed in vigore dal 26/05/2016. Tuttavia, in seguito una ulteriore proroga è stata disposta dall’art. 4 del D.L. 244/2016, comma 2 (convertito in legge dalla L. 19/2017), il quale ha provveduto al rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle scadenze per l’adeguamento delle strutture esistenti, indicate dal D.M. 12/05/2016 N1. Tale articolo 4 è stato successivamente modificato dal D.L. 25/07/2018, n. 91 (convertito con la L. 21/09/2018, n. 108), il quale ha prorogato il termine al 31/12/2018, e poi dal D.L. 28/06/2019, n. 59 (convertito con la L. 08/08/2019, n. 81), il quale ha ulteriormente prorogato il termine al 31/12/2021. Essendo il rinvio disposto dall’art. 4 del D.L. 244/2016 “generalizzato”, esso ha comportato lo slittamento alla data indicata di tutte le scadenze relative all’adeguamento delle strutture esistenti, in precedenza differenziate per adempimenti, come chiarito nella seguente tabella che riepiloga i termini per l’adeguamento previsti alla luce dell’ultimo rinvio e le scadenze originarie previste dal D.M. 12/05/2016, le strutture coinvolte e le prescrizioni cui ottemperare alle varie scadenze. Si ricorda che è prevista l’esenzione dall’obbligo di adeguamento gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 ed in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità oppure per i quali sia già stata presentata una SCIA.
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Definizione di priorità ai sensi del D.M. 21/03/2018Il D.M. 21/03/2018 (emanato successivamente alla scadenza del termine del 31/12/2017 e precedentemente alla proroga al 31/12/2018) ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei loc |
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Classificazione delle scuole e requisiti per quelle di minori dimensioniSi rammenta che, ai sensi del D.M. 16/08/1992, le scuole vengono suddivise - in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente - nei seguenti tipi.
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Adempimenti burocraticiAl termine degli adeguamenti occorre presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. |
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Asili nidoQuanto di seguito esposto si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti, tuttavia il provvedimento - Titolo IV dell’Allegato al D. Min. Interno 16/07/2014 - detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti, le quali devono rispettare i criteri generali di sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo dell’art. 46, comma 3, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008. Il D. Min. Interno 16/07/2014 definisce asilo nido: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attivit&agra |
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