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ISSN 1721-4890
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Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
- Alfonso Mancini
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
Antincendio scuole e asili nido: classificazione, normativa, adeguamento
CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE A FINI DI PREVENZIONE INCENDILe attività scolastiche sono contemplate al n. 67 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I R (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del D.P.R. 01/08/2011, n. 151. Si illustra di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all’adeguamento delle strutture esistenti. |
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NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SCOLASTICHESi fa rinvio a Norme di Prevenzione incendi. |
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ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE ESISTENTI |
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Ultima proroga al 31/12/2022Dopo varie proroghe succedutesi negli anni, l’art. 10-bis del D.L. 12/09/2013, n. 104 (convertito in legge dalla L. 128/2013) ha disposto entro il 31/12/2015 l’adeguamento delle strutture esistenti, previa emanazione di un decreto che recasse la definizione di scadenze differenziate per l’attuazione delle varie prescrizioni, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli artt. 9-12 del D.P.R. 20/03/2009, n. 81. Ancora dopo, in attesa del predetto decreto, l’art. 4 del D.L. 210/2015, comma 2 (convertito in legge dalla L. 21/2016) ha prorogato a sei mesi dopo l’emanazione del medesimo decreto ministeriale e comunque a non oltre il 31/12/2016 il termine per l’adeguamento delle strutture esistenti. Il previsto decreto è stato poi emanato con il D.M. 12/05/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2016 ed in vigore dal 26/05/2016. Tuttavia, in seguito una ulteriore proroga è stata disposta dall’art. 4 del D.L. 244/2016, comma 2 (convertito in legge dalla L. 19/2017), il quale ha provveduto al rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle scadenze per l’adeguamento delle strutture esistenti, indicate dal D.M. 12/05/2016 N1. Tale articolo 4 è modificato da ultimo dall’art. 2 del D.L. 31/12/2020, n. 183 (c.d. “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 26/02/2021, n. 21), il quale con il comma 4-septies ha ulteriormente prorogato il termine al 31/12/2022 N2. Essendo il rinvio disposto dall’art. 4 del D.L. 244/2016 “generalizzato”, esso ha comportato lo slittamento alla data indicata di tutte le scadenze relative all’adeguamento delle strutture esistenti, in precedenza differenziate per adempimenti, come chiarito nella seguente tabella che riepiloga i termini per l’adeguamento previsti alla luce dell’ultimo rinvio e le scadenze originarie previste dal D.M. 12/05/2016, le strutture coinvolte e le prescrizioni cui ottemperare alle varie scadenze. Si ricorda che è prevista l’esenzione dall’obbligo di adeguamento gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 ed in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità oppure per i quali sia già stata presentata una SCIA.
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Definizione di priorità ai sensi del D.M. 21/03/2018Il D.M. 21/03/2018 R (emanato successivamente alla scadenza del termine del 31/12/2017 e precedentemente alla proroga al 31/12/2018) ha definito le indicazioni programmatiche prioritarie per l&rsquo |
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Classificazione delle scuole e requisiti per quelle di minori dimensioniSi rammenta che, ai sensi del D.M. 26/08/1992, le scuole vengono suddivise - in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente - nei seguenti tipi.
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Adempimenti burocraticiAl termine degli adeguamenti occorre presentare la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. |
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Asili nidoQuanto di seguito esposto si applica agli asili nido con oltre 30 persone presenti, tuttavia il provvedimento - Titolo IV R dell’Allegato al D. Min. Interno 16/07/2014 - detta anche disposizioni per le strutture con meno di 30 persone presenti, le quali devono rispettare i criteri generali di sicurezza di cui al D.M. 10/03/1998, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008, comma 3 (Testo Unico della sicurezza). Il D. Min. Interno 16/07/2014 definisce “asilo nido”: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. |
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Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreuticaIl comma 3-bis, art. 6 del D.L. 228/2021, ha fissato al 31/12/2024 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della disposizione (01/03/2022). Il successivo comma 3-ter del menzionato art. 6 del D.L. 228/2021 ha a sua volta introdotto il comma 3-bis, art. 4-bis del D.L. 59/2019, in base al quale con decreto ministeriale si provvede a definire misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive (ferma restando la scadenza del 31/12/2024 di cui sopra). In attuazione di tale disposto, è stato emanato il D.M. 25/08/2022, il quale ha previsto le scadenze indicate nella seguente tabella.
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