Articolo abrogato dalla L. 14/10/1974, n. 524. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dalla L. 25/08/1991, n. 287: “Art. 98 - (art. 96 T.U. 1926) - Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.”

Dalla redazione