Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 208 - (art. 213 T.U. 1926) - È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È parimente proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un più grave reato, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.”

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