Articolo abrogato dalla L. 18/11/1981, n. 659: “Art. 156 - (art. 157 T.U. 1926) - Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'àmbito della provincia in cui è rilasciata.”

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