N204 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 15, L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 190 - (art. 194 T.U. 1926) - Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.”

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