La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
27/03/2025

La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
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PREMESSA
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Quadro normativo

Per l’apertura di teatri, cinema o locali di pubblico spettacolo in genere, e comunque per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto, di pubblici spettacoli o trattenimenti anche temporanei, gli artt. 68-69 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, cosiddetto “TULPS”) prevedono il rilascio di un’apposita licenza da parte della locale autorità di pubblica sicurezza (cosiddetta “licenza di agibilità”).

Detta licenza è da rilasciarsi - ai sensi del successivo art. 80 del R.D. 773/1931 - a seguito delle verifiche svolte da

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Documentazione aggiuntiva disponibile

Si rendono inoltre disponibili per la consultazione:

1) la parte dedicata alle “Attività di spettacolo o intrattenimento” della tabella allegata al D. Leg.vo 222/2016 (Visualizza PDF);

2) il documento “Le manifestazioni ed i locali di pubblico spet

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Normativa di sicurezza e prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo

Nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi ora disciplinati dal D.P.R. 01/08/2011, n. 151, i “locali di pubblico spettacolo” e simili sono presi in considerazione dal punto 65 dell’Allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/02/1982, ora abrogato.

Si rinvia anche a Norme di Prevenzione incendi.


N.

ATTIVITÀ

CATEGORIA


A

B

C

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.


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LE COMMISSIONI PER LA VIGILANZA

La composizione e le modalità per il funzionamento delle Commissioni di vigilanza - che sono istituite a livello si

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Compiti delle Commissioni di vigilanza

L’art. 141 del Regolamento di attuazione del TULPS (R.D. 635/1940) disciplina dettagliatamente al comma 1 i compiti delle suddette Commissioni di vigilanza nell’ambito del rilascio della licenza:

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Quando è competente la Commissione provinciale

L’intervento della Commissione di vigilanza provinciale è necessario nei seguenti casi (art. 142 del R.D. 635/1940):

* quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata;

* per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori N4;

* per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano particolari sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante N5.

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa

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Controlli periodici

È previsto (art. 141-bis del R.D. 635/1940, comma 8) che per l’effettuazione dei controlli di cui alla l

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ESCLUSIONI PARZIALI E CASI PARTICOLARI
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La relazione tecnica sostitutiva di parere, verifiche ed accertamenti

Il comma 2 dell’art. 141 del R.D. 635/1940, come modificato dall’art. 4 del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222, comma 1, lettera c), dispone che - esclusivamente per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone - il parere N6, le verifiche

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L’intervento del D. Leg.vo 222/2016 e la tabella dei regimi

Sul punto è intervenuto il menzionato D. Leg.vo 222/2016, il quale, come detto, reca in allegato una tabella contenente l’elenco delle attività economiche, edilizie ed

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Eventi entro i 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24

Restano poi applicabili gli artt. 68-69 del R.D. 773/1931 - sul punto modificati dal D.L. 91/1993, convertito in legge dalla L. 112/2013 - i quali prevedono che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza di agibilità è assorbita dalla Segnalazione certificata di inizio attivit&agra

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Eventi entro i 2.000 partecipanti che si svolgono tra le ore 8 e l’1 del giorno successivo

L’art. 38-bis del D.L. 76/2020, ha disposto che - fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. 635/1940 N11 - per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1 N12 del giorno seguente, destinat

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Allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo

Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione

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Manifestazioni in luoghi e spazi all’aperto senza recinzioni e allestimenti per il pubblico

Caso particolare è quello delle manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento che si svolgono in luoghi all’aperto o senza recinzioni quali piazze, parchi e simili, e che di conseguenza risultano ad accesso libero. In tali casi possono essere previsti palchi o pedane anche in assenza di strutture per lo stazionamento del pubblico, e vi sono oggettive difficoltà nello stabilire il numero di persone presenti, ai fini dell’applicazione dei differenti livelli di controllo.

Chiarimenti sono stati forniti in proposito con la Nota del Ministero dell’Interno in data 02/07/2003, prot. N. P529/4109 sott. 44/B R, ove si specifica che non sono previste le verifiche

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