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D.L. 28/06/2019, n. 59

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d’imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.
Stralcio. In vigore dal 30/06/2019.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- L. 08/08/2019, n. 81 (legge di conversione), riportate in corsivo, in vigore dal 13/08/2019
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell’Unione europea, all’articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

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Art. 2. - Omissis

 

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Art. 3. - Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo

1. - 2. Omissis

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all’alinea, primo periodo, le parole “un Presidente e da” sono soppresse e dopo le parole: “quarantanove membri,” sono inserite le seguenti: “di cui uno con funzione di Presidente,”; al secondo periodo, le parole: “Il Presidente e” sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo la parola: “componenti” sono inserite le seguenti: “, compreso il Presidente,”;

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Art. 3-bis - Art. 4. - Omissis

 

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Art. 4-bis - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni d

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Art. 5. - Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

1. Al fine di garantire l’integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all’espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all’

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Art. 5-bis - Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “di 10 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 14 milioni di euro per l'anno 2019”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “in favore delle istituzioni” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In ta

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle

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