D. P.R. 30/04/1999, n. 162 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 30/04/1999, n. 162

Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 19/10/2000, n. 369
- D.P.R. 07/05/2002, n. 129
- D.P.R. 05/10/2010, n. 214
- D.P.R. 19/01/2015, n. 8
- D.P.R. 10/01/2017, n. 23
- L. 20/11/2017, n. 167
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[Premessa]



N13


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Capo I
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Art. 1. - Ambito di applicazione

N14

1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a) di persone;

b) di persone e cose;

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Art. 2. - Definizioni

N14

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “ascensore”: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

b) “supporto del carico”: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;

c) “ascensore modello”: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;

d) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

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Art. 3. - Libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

N15

1. Le autorità competenti non vietano, limitano o ostacolano, nel territorio nazionale, l’

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Art. 4. - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori

N15

1. Gli

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Art. 4-bis. - Obblighi degli installatori

N16

1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 6-bis. Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di

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Art. 4-ter. - Obblighi dei fabbricanti

N16

1. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 4, comma 2.

2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 6. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.

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Art. 4-quater. - Rappresentanti autorizzati

N16

1. Il fabbricante o l’installatore può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 1, o all&

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Art. 4-quinquies. - Obblighi degli importatori

N16

1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 6. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 5 e 6. L’importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza pe

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Art. 4-sexies. - Obblighi dei distributori

N16

1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accom

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Art. 4-septies. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori

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Art. 4-octies. - Identificazione degli operatori economici

N16

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Art. 5. - Presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori

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Art. 6. - Procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori

N15

1.

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Art. 6-bis. - Procedure di valutazione della conformità degli ascensori

N16

1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B:

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Art. 6-ter. - Dichiarazione di conformità UE

N16

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicu

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Art. 7. - Marcatura CE

N15

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza per ascensori o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di

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Art. 8. - Vigilanza del mercato e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’Unione

N15

1. Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l’articolo 15, paragrafo

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Art. 8-bis. - Procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi

N16

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui all’articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell’ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all’installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

3. Se all’esito della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello svilup

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Art. 8-ter. - Procedura di salvaguardia dell’Unione

N16

1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all’

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Art. 8-quater. - Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi

N16

1. Se il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 8-bis, commi 1, 2 e 3, ritengono che un ascensore, pur conforme al presente regolamento, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone e, se del cas

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Art. 8-quinquies. - Non conformità formale

N16

1. Fatto salvo l’articolo 8-bis, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (

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Art. 9. - Notifica ed autorità di notifica

N15

1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente regolamento il Ministero dello sviluppo economico è designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 9-ter.

2. L’accreditamento degli organismi di valutazione

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Art. 9-bis. - Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità

N16

1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L’organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso de

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Art. 9-ter. - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

N16

1. Un organismo notific

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Art. 9-quater. - Domanda e procedura di notifica e modi fiche delle notifiche

N16

1. L’organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, della procedura o delle procedure di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento che attesta che l’organismo

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Art. 9-quinquies. - Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni

N16

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 6 e 6-bis.

2.

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Art. 9-sexies. - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

N16

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’organismo nazionale di accreditamento:

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Art. 10. - Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione

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Capo II
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Art. 11. - Ambito di applicazione

N3

01. Le prescrizioni del presente Capo, necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori sono messi in servizio o utilizzati, sono attuate senza implicare modifiche

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Art. 12. - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichiN8

N3

1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s N9è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro “sessanta giorni” N20 dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo “4-bis, comma 2” N20, del presente regolamento ovvero all'art

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Art. 13. - Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della

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Art. 14. - Verifiche straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno deter

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Art. 15. - Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s” N4 a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione N12 esaminatrice ai sensi degli

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Art. 16. - Libretto e targa

N3

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo

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Art. 17. - Divieti

1. É vietato l'uso “degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento

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Art. 17-bis. - Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga

N11

1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui n

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Art. 18. - Norma di rinvio

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Art. 19. - Norme finali e transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente

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Art. 20. - Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'

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Art. 21. - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'

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Allegato I - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza osservazioni preliminari (art. 2, comma 1, lettera c))

N19

1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per l’ascensore o per il componente di sicurezza per ascensori in questione sussiste il rischio corrispondente allorché esso viene utilizzato alle condizioni previste dall’installatore o dal fabbricante.

2. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel regolamento sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

3. Il fabbricante e l’installatore hanno l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per individuare tutti i rischi che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.


1. Considerazioni generali.

1.1. Applicazione della direttiva 2006/42/CE

Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9 giugno 2006, pag. 24) attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. In ogni caso, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.


1.2. Supporto del carico

Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore.

Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro.


1.3. Elementi di sospensione ed elementi di sostegno

Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicure

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Allegato II (art. 6-ter, comma 2)

N19

A. Contenuto della dichiarazione di conformità ue per i componenti di sicurezza per ascensori

La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:

a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;

b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;

c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere un’immagine;

d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;

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Allegato III - Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori (art. 1, comma 2)

N19

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

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Allegato IV - Esame ue del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (MODULO B) (art. 6, comma 1, lettera a) e art. 6-bis, comma 1, lettera a))

N19

A. Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori

1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di sicurezza per ascensori, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori rispetta le prescrizioni essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’allegato I e che permetterà all’ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare tali prescrizioni.

2. La domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica;

d) un campione rappresentativo del componente di sicurezza per ascensori o l’indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

3. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del componente di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1 e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di sicurezza per ascensori.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale del componente di sicurezza per ascensori, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l’energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di esplosione, intemperie);

b) i disegni e gli schemi di progettazione e fabbricazione;

c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

e) i risultati dei calcoli di progettazione eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

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Allegato V - Esame finale degli ascensori (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 1))

N19

1. L’esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato, soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.

2. Obblighi dell’installatore

L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché l’ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I e a uno dei seguenti:

a) un tipo approvato descritto in un certificato di esame UE del tipo;

b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente all’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate.

3. Esame finale

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Allegato VI - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (MODULO E) (art. 6, comma 1, lettera b))

N19

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo, soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e siano idonei, se correttamente installati sull’ascensore, a consentire a quest’ultimo di soddisfare tali requisiti.

2. Obblighi del fabbricante

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per i componenti di sicurezza per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) l’indirizzo del luogo in cui si effettuano l’esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;

d) tutte le informazio

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Allegato VII - Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (MODULO H) (art. 6, comma 1, lettera c))

N19

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti applicabili di cui all’allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente installati di soddisfare tali requisiti.

2. Obblighi del fabbricante

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell’esame finale e delle prove dei componenti di sicurezza per ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) l’indirizzo del luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;

c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;

d) la documentazione tecnica descritta al punto 3 dell’allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori da fabbricare;

e) la documentazione relativa al sistema di qualità;

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Allegato VIII - Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (MODULO G) (art. 6-bis, comma 1, lettera c))

N19

1. La conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2. Obblighi dell’installatore

2.1. L’installatore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2.2. L’installatore presenta la domanda di verifica dell’unità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

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Allegato IX - Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (MODULO C 2) (art. 6, comma 1, lettera a))

N19

1. La conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti applicabili di cui all’allegato I e che consentiranno all’ascensore nel quale siano correttamente incorporati di soddisfare tali requisiti.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori prodotti alle condiz

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Allegato X - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (MODULO E) (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 2))

N19

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità totale approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2. Obblighi dell’installatore

L’installatore applica un sistema di qualità approvato per l’esame finale e le prove da eseguire sull’ascensore come indicato nel punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità per gli ascensori interessati a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;

c) la documentazione relativa al sistema di qualità;

d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;

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Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (MODULO H1) (art. 6-bis, comma 1, lettera b))

N19

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità più l’esame del progetto degli ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2. Obblighi dell’installatore

L’installatore applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, del montaggio, dell’installazione, dell’esame finale e delle prove degli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. L’adeguatezza del progetto tecnico degli ascensori deve essere stata esaminata conformemente al punto 3.3.

3. Sistema di qualità

3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell’ascensore;

c) la documentazione relativa al sistema di qualità;

d) la documentazione tecnica descritta all’allegato IV, parte B, punto 3;

e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall’installatore devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme dei programmi di qualità, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un’adeguata descrizione:

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Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (MODULO D) (art. 6-bis, comma 1, lettera a), numero 3))

N19

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di qualità della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo approvato nel certificato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato nel quadro di un sistema di qualità approvato conformemente all’allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I.

2. Obblighi dell’installatore

L’installatore applica un sistema approvato di qualità per la fabbricazione, il montaggio, l’installazione, l’esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. L’installatore presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l’indirizzo dell’installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) tutte le informazioni pertinenti sugli ascensori da installare;

c) la documentazione relativa al sistema di qualità;

d) la documentazione tecnica relativa agli ascensori da installare;

e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ad essi applicabili di cui all’allegato I.

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