D. Leg.vo 19/05/2016, n. 81 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 19/05/2016, n. 81

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della CostituzioneR;

Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114R, Allegato B, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7R, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli

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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, dest

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;

b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;

d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;

e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea;

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Art. 3. - Libera circolazione - Messa a disposizione sul mercato

1. È vietato, fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qu

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Capo II - Obblighi degli operatori economici
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Art. 4. - Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro esplosivi sul mercato o del loro utilizzo per i propri scopi, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'Allegato III e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Qualora la conformità di un esplosivo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità

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Art. 5. - Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzat

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Art. 6. - Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo esplosivi conformi.

2. Prima di immettere un esplosivo sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'esplosivo, che quest'ultimo sia accompagnato dai documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un esplosivo non sia conforme ai requisiti essen

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Art. 7. - Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un esplosivo a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere un esplosivo a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compre

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Art. 8. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del present

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Art. 9. - Identificazione degli operatori economici

1. Per gli esplosivi non inclusi nel sistema di cui all'articolo 16, gli operatori economici indicano alle autorità di sor

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Capo III - Disposizioni di sicurezza
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Art. 10. - Trasferimenti di esplosivi

1. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione europea, del 15 aprile 2004, chi intende introdurre nel territorio nazionale esplosivi per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione. Ai fini dell'introduzione è necessaria, altresì, l'autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di origine nonché delle autorità degli Stati membri interessati dall'eventuale transito.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il prefetto verifica che il destinatario sia provvisto delle autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi previste dalla normativa vigente.

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Art. 11. - Transito di esplosivi

1. In conformità alla decisione n. 2004/388/CE della Commissione dell'Unione e

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Art. 12. - Trasferimenti di munizioni da uno Stato membro

1. Chi intende introdurre nel territorio nazionale munizioni per uso civile provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di origine, previo apposito nulla-osta rilasciato dal prefetto territorialmente competente per il luogo di destinazione.

2. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 deve contenere:

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Art. 13. - Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro

1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza.

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Art. 14. - Deroghe per ragioni di sicurezza pubblica

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per

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Art. 15. - Scambio di informazioni

1. Il prefetto competente all'espletamento delle formalità di cui agli articol

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Art. 16. - Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

1. L'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8R, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma

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Art. 17. - Licenza o autorizzazione

1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o

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Capo IV - Conformità dell'esplosivo
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Art. 18. - Presunzione di conformità degli esplosivi

1. Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui rif

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Art. 19. - Procedure di valutazione della conformità

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

2. Ai fini della verifica di conformità degli esplosivi per uso civile il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'Allegato III:

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Art. 20. - Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

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Art. 21. - Principi generali della marcatura CE

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del

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Art. 22. - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sugli esplosivi. Qualora non sia possibile o la natura dell'esplosivo non lo consenta, essa è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

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Capo V - Notifica degli organismi di valutazione della conformità
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Art. 23. - Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica

1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi di cui al presente decreto, è richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Tale provvedimento è definitivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di cui agli articoli 46 e 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773R, e di cui al Titolo II, Paragrafo 11, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

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Art. 24. - Modifica delle notifiche

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, limita

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Art. 25. - Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 1, e della successiva notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'esplosivo che valuta ed è dotato di personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli esplosivi, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso degli esplosivi che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di esplosivi per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli esplosivi, né rappresentano i s

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Art. 26. - Controllo degli organismi notificati

1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t)

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Art. 27. - Presunzione di conformità degli organismi notificati

1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la propria conformit&agrav

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Art. 28. - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata, in

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Art. 29. - Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'Allegato III.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in mo

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Art. 30. - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o

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Art. 31. - Coordinamento degli organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli organismi notificati, dir

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Capo VI - Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile
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Art. 32. - Sorveglianza del mercato

1. Agli esplosivi si applicano gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Il prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito così denominata, controlla che gli esplosivi per uso civile siano immessi sul mercato soltanto se adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente.

3. L'autorità di sorveglianza del mercato, avval

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Art. 33. - Disposizioni procedurali per gli esplosivi che presentano rischi

1. Qualora l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un esplosivo presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente di cui al presente decreto, essa effettua una valutazione dell'esplosivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità medesima. Se nel corso della valutazione l'autorità conclude che l'esplosivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, ordina tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'esplosivo conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. L'autorità di sorveglianza del mercato informa il Ministero dell'interno e l'organismo notificato competente delle misure adottate.

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Art. 34. - Procedura di salvaguardia

1. Il Ministero dell'interno comunica gli atti di esecuzione adottati dalla Commissio

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Art. 35. - Esplosivi conformi che presentano un rischio

1. Se l'autorità di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, ordina all'operatore economico interessato, che se ne assume i relativi oner

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Art. 36. - Non conformità formale

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33, se l'autorità di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti conclusioni, ordina all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolam

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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 37. - Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8R, dopo le parole: “sistema informatico dell'impresa” sono aggiun

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Art. 38. - Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del

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Art. 39. - Disposizioni tariffarie

1. Alle attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23, il Ministero dell'interno provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori economici.

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Art. 40. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

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Art. 41. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il

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Art. 42. - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quel

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Allegato I - Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni Unite

(di cui all'articolo 1, comma 3)


UN N.

NOME E DESCRIZIONE

CLASSE DIVISIONE

GLOSSARIO (da utilizzarsi unicamente come guida informativa)

Gruppo G

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni

Termine generico riferito principalmente ad articoli di impiego militare quali tutti i tipi di bombe, granate, razzi, mine, proiettili e altri oggetti simili.

Munizioni incendiarie

Munizioni contenenti sostanze incendiarie. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere ugualmente uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spoletta con carica di scoppio o carica di espulsione.

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0009

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni fumogene

Munizioni contenenti una materia fumogena. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica di lancio con innesto e carica di accensione, spolette con carica di scoppio o carica di espulsione.

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0015

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.2 G

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

Munizioni contenenti una sostanza lacrimogena.

Esse contengono ugualmente uno o più dei seguenti elementi: sostanze pirotecniche, carica di lancio con innesto e carica di accensione, proiettili con carica di dispersione o di espulsione.

0019

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o di propulsione

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0018

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

Bombe

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo. Possono contenere un liquido infiammabile con carica di scoppio, un composto foto-lampo o una carica di esplosivo detonante. Il termine comprende bombe foto-illuminanti.

0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

Cartucce illuminanti

Oggetti costituiti da un bossolo, da un innesco e da una polvere illuminante, il tutto assemblato in un unico pezzo pronto per il tiro.

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

Cfr. la voce UN n. 0049

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

Cartucce da segnalazione

Oggetti concepiti per lanciare segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici ecc.

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

Miccia a combustione rapida

Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito

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Allegato II - Requisiti essenziali di sicurezza

(di cui all'articolo 4, comma 1)


I. Requisiti generali

1. Ogni esplosivo deve essere progettato, fabbricato e fornito in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni ai beni materiali e all'ambiente in condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le pratiche standard, fino a che viene utilizzato.

2. Ogni esplosivo deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

3. Ogni esplosivo deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento che comporti ripercussioni minime sull'ambiente, se vengono impiegate tecniche adeguate.


II. Requisiti speciali

1. Come requisiti minimi, le seguenti informazioni e proprietà, se del caso, devono essere considerati o testati:

a) progettazione e caratteristiche, compresa la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione;

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Allegato III - Procedure di valutazione della conformità

(di cui all'articolo 19, comma 2)


MODULO B - Esame UE del tipo

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un esplosivo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale esplosivo rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2. L'esame UE del tipo è effettuato in base a una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'esplosivo alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'esplosivo. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale dell'esplosivo;

ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi delle componenti, delle sottounità, dei circuiti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'esplosivo;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza essenziali del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

per l'esplosivo:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'esplosivo;

per i campioni:

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando le altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'esplosivo in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli esplosivi fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'esplosivo ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'esplosivo è stato immesso s

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Allegato IV - Dichiarazione di conformità UE (n. . . .)

N1

(di cui all'articolo 20, comma 2)


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Allegato V - Marcatura CE

(di cui all'articolo 21, comma 1)


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