Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75: “Art. 191 - (art. 195 T.U. 1926) - Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.”

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