N152 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311: “Art. 125 - (art. 126 T.U. 1926) - Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.”

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