Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/04/2019, n. 34
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In vigore dal 01/05/2019.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 05/03/2024, n. 21
- D. Leg.vo 27/12/2023, n. 209
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- Sent. Corte Cost. 23/06/2020, n. 115
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 02/12/2019, n. 137 (L. 30/01/2020, n. 2)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 03/09/2019, n. 101 (L. 02/11/2019, n. 128)
- L. 28/06/2019, n. 58 (Legge di conversione). In vigore dal 30/06/2019, in corsivo.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Capo I - MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA |
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Art. 1. - Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art |
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Art. 2. - Revisione mini-IRES1. - 8. N22 |
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Art. 3. - Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali |
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Art. 3-bis. - Soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni1. Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in m |
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Art. 3-quater. - Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-quinquies. - Redditi fondiari percepiti1. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’imputazi |
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Art. 3-sexies. - Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 20231. Ai fini della messa a regime, dall’anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell’anno 2022, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e att |
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Art. 4. - Modifiche alla disciplina del Patent box1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrat |
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Art. 4-bis. - Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi1. Dopo il comma 3 dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente: |
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Art. 4-ter. - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni1. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo il secondo periodo |
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Art. 4-quater. - Semplificazioni in materia di versamento unitario1. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-quinquies) sono aggiunte le seguenti: “h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche”. 2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e h-septies) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. |
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Art. 4-quinquies. - Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 4-sexies - Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica1. All’articolo 10 del |
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Art. 4-septies. - Conoscenza degli atti e semplificazione1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sosti |
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Art. 4-octies. - Obbligo di invito al contraddittorio1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in der |
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Art. 4-novies. - Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 |
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Art. 4-decies. - Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente: |
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Art. 5. - Rientro dei cervelli1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.”; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.”; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.”; d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 5-ter. I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italia |
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Art. 5-bis. - Modifiche all’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9171. All’articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5-ter. - Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale1. All’articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legg |
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Art. 6. - Modifiche al regime dei forfetari1. All’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “e successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto”. 2. I |
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Art. 6-bis. - Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario |
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Art. 7. - Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3, comma 1 |
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Art. 7-bis. - Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita1. Al comma 678 dell’articolo |
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Art. 7-ter. - Estensione degli interventi agevolativi al settore edile1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 8. - Sisma bonus |
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Art. 9. - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili1. I maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. 2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche: a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato; b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale; c) l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla |
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Art. 10. - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo |
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Art. 10-bis. - Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti)1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 11. - Aggregazioni d’imprese1. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 N88, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare compless |
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Art. 11-bis. - Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni1. All’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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Art. 12. - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, p |
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Art. 12-bis. - Luci votive |
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Art. 12-ter. - Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura1. All’articolo 21, comma |
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Art. 12-quater - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto1. Il comma 1 dell’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla le |
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Art. 12-quinquies. - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi1. Il comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: “6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repub |
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Art. 12-sexies. - Cedibilità dei crediti IVA trimestrali |
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Art. 12-septies. - Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) che l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazi |
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Art. 12-octies. - Tenuta della contabilità in forma meccanizzata1. Al comma 4-quater dell’art |
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Art. 12-novies. - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche1. Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettro |
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Art. 13. - Vendita di beni tramite piattaforme digitali1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati: |
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Art. 13-bis. - Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici1. Al comma 2 dell’articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla prod |
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Art. 13-ter. - Omissis
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Art. 13-quater. - Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive1. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3”. 2. N94 I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’ |
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Art. 14. - Enti associativi assistenziali1. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agl |
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Art. 15. - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorn |
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Art. 15-bis. - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie del |
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Art. 15-ter. - Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ri |
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Art. 15-quater. - Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti1. Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione infe |
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Art. 16. - Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 20 |
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Art. 16-bis. - Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis: |
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Art. 16-ter - Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 |
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Art. 16-quater - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 20101. Al comma 1 dell’articolo 4 |
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Art. 16-quinquies. - Disposizioni in materia previdenziale1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo II - MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI |
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Art. 17. - Garanzia sviluppo media impresa1. N85 2. All’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, |
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Art. 18. - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso. 2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell’intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore "fino al 10 aprile 202 |
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Art. 18-bis. - Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 3941. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legg |
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Art. 18-ter. - Piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”1. Nell’ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell’efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it” per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. |
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Art. 18-quater. - Omissis
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Art. 19-ter. - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 199, le parole: “alle aziende vittime di mancati pagamenti” sono sostituite dalle seguenti: “alle vittime di mancati pagamenti” e le parole: “altre aziende debitrici” sono sostituite dalle seguenti: “propri debitori nell’ambito dell’attività di impresa”; |
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Art. 20. - Modifiche alla misura Nuova Sabatini1. All’articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate l |
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Art. 21. - Sostegno alla capitalizzazione1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. |
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Art. 22. - Tempi di pagamento tra le imprese |
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Art. 23. - Omissis
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Art. 24. - Sblocca investimenti idrici nel sud1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Mi |
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Art. 25. - Dismissioni immobiliari enti territoriali1. All’articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 |
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Art. 26. - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; c) aver approvato e depositato almeno due bilanci; d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati median |
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Art. 26-bis. - Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi1. L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari |
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Art. 26-ter. - Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso1. Per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. 2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credi |
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Art. 26-quater. - Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: “TITOLO III - CONTRATTO DI ESPANSIONE Art. 41. - (Contratto di espansione) - 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, l’impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; b) la programmazione temporale delle assunzioni; c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5. |
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Art. 27. - Omissis
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Art. 28. - Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’erogazion |
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Art. 28-bis. - Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 1471. Al comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a |
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Art. 29. - Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “della durata massima di otto anni” sono sostituite dalle seguenti: “della durata massima di dieci anni” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”; b) all’articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta mesi”; c) all’articolo 4, le parole: “e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all’articolo 2, comma 1” sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.”; d) dopo l’articolo 4-bis è inserito il seguente: “Art. 4-ter (Cumulo). — 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.”. 2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell’intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l’offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all’entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all’intervento in favore delle start-up innovative di cui al |
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Art. 30. - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. 3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, |
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Art. 30-bis. - Norme in materia di edilizia scolastica1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 |
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Art. 30-ter. - Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni |
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Art. 30-quater - Omissis
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Capo III - TUTELA DEL MADE IN ITALY |
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Art. 31. - Marchi storici1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 11-bis è inserito il seguente: “Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale). — 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l’utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.”; |
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Art. 32. - Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi1. N64 2. N65 3. N66 4. All’articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole “simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti: “inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani”. b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: “Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia”. 5. All’articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: “e pratiche di Italian Sounding “; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti” 6. All’articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: “e della falsa evocazione dell’origine italiana”; |
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Capo IV - ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA |
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Art. 32-bis. - Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali1. All’articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge |
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Art. 33. - Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria1. N97 A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati |
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Art. 33-bis. - Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
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Art. 33-ter. - Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti: “875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell’accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell’ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l’anno 2019, di 726 milioni di euro per l’anno 2020 e di 716 milioni di euro per l’anno 2021. 875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal |
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Art. 34. - Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali |
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Art. 35. - Obblighi informativi erogazioni pubbliche1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti: “125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica: a) ai soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, Onlus e fondazioni; d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranier |
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Art. 36. - Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori1. - 2-decies. Omissis 2-undecies. All’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché ai rispar |
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Art. 36-bis. - Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine |
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Art. 37. - Ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell’importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell’operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, |
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Art. 38. - Debiti enti locali1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: “932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932: a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale; b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall’indebitamento pregresso di cui all’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell’eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all’ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell’economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930; d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.”. 1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l’adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all’accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell’adesione stessa. 1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: a) mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048; b) mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera. |
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Art. 38-bis. - Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni1. All’articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “ |
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Art. 38-quater. - Recepimento dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, "negli anni 2019 e 2020"N33, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all’ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell’elaborazione e de |
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Art. 39. - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 |
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Art. 39-bis. - Bonus eccellenze1. All’articolo 1, comma 717, |
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Art. 40. - Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E451. È concessa, ai sensi del comma 3, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito l |
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Art. 41. - Misure in materia di aree di crisi industriale complessa1. Le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 41-bis. - Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti: “250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell’ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che: |
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Art. 42. - Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)1. Il periodo transitorio previsto all’articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico |
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Art. 43. - Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore1. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole “del finanziamento o del contributo” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell’anno solare successivo se complessivamente superiori nell’anno a tale importo”; b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole “contestualmente alla sua trasmissione” sono aggiunte le seguenti: “, anche tramite PEC,”; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici: a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l’attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti; |
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Art. 44. - Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l’Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio. N80 2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente. N81 3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; |
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Art. 44-bis - Cessione di crediti1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il "31 dicembre 2021"N58, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il "31 dicembre 2021"N58 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla |
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Art. 45. - Omissis
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Art. 46. - Modifiche all’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 11. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20: |
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Art. 47. - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la |
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Art. 48. - Disposizioni in materia di energia1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro |
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Art. 49. - Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. N28 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali |
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Art. 49-bis. - Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro1. Al fine di favorire e di potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione. |
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Art. 49-ter - Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d’emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezi |
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Art. 50. - Disposizioni finanziarie1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 42 milioni di euro per l’anno 2026, di 111 milioni di euro per l’anno 2027, di 47 milioni di euro per l’anno 2028, di 52 milioni di euro per l’anno 2029, di 40 milioni di euro per l’anno 2030, di 39 milioni di euro per l’anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032. 1-bis. Le risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l’anno 2025. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l’anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l’anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l’anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l’anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l’anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l’anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l’anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l’anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l’anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l’anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l’anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l’anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l’anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l’anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l’anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l’anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l’anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l’anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l’anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l’anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede: |
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Art. 50-bis. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autono |
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Art. 51. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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18/11/2024
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