Appalti pubblici: secondo piano di riparto 2021 del Fondo salva opere | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/05/2021

Appalti pubblici: secondo piano di riparto 2021 del Fondo salva opere

Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20/05/2021 è stato approvato il secondo piano di riparto (annualità 2021) del Fondo salva opere, istituito per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20/05/2021, ha approvato il secondo Piano di riparto del Fondo salva opere (annualtà 2021) in favore di 76 beneficiari.

La ripartizione delle risorse, effettuata in maniera proporzionale dell’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario, in relazione alle risorse disponibili, avviene nella misura del 40,99%, come risulta dalla Colonna 14 dell’Allegato 1 al Decreto. 

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I. L'art. 47, comma 1-bis, del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) prevede che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva opere”.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario:
- delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000;
- delle gare di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

II. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/11/2019, n. 144, ha adottato il Regolamento che disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere.

In particolare, il Decreto ha disciplinato la procedura di accesso alle risorse del Fondo e le modalità di erogazione delle risorse.
I soggetti aventi diritto chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all’Allegato A al Decreto. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore, del contraente generale o dell’affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.

I soggetti ai quali è presentata l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenuti a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al Decreto, è trasmessa al Ministero e all’istante dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata.

III. Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/12/2019, n. 16864, ha ridefinito la tempistica per la presentazione delle istanze, la trasmissione delle certificazioni ed il riparto delle risorse relative alle annualità 2019 e 2020 del Fondo salva opere.

Dalla redazione