D. Min. Sviluppo Econ. 21/04/2017, n. 93 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Sviluppo Econ. 21/04/2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 06/12/2019, n. 176
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell’attività di Governo e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all’articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della direttiva 90/384/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l’articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigi

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Capo I - CONTROLLI
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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati pe

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

b) «strumento di misura», uno strumento di cui all’articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;

c) «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

d) «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso

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Art. 3. - Controlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli casuali o a richiesta;

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Art. 4. - Verificazione periodica

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

1-bis. In deroga all’articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all’articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.N2

2. La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

3. Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la period

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Art. 5. - Controlli casuali o a richiesta

1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l’esito del controllo.

2. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra par

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Art. 6. - Vigilanza sugli strumenti

1. Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all’articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84;

b) la vigi

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Art. 7. - Riparazione degli strumenti

1. Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni come previsto dall’articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzat

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Art. 8. - Obblighi dei titolari degli strumenti

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento &eg

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Art. 9. - Elenco titolari degli strumenti di misura

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altres&igr

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Capo II - ORGANISMI
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Art. 10. - Presupposti

1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all’articolo 1 è effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all’allegato I.

2. Unioncamere forma l’elenco degli organismi che hanno presentato apposita Sc

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Art. 11. - Scia

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.

2. La Scia contiene:

a) copia del certificato di accreditamento;

b) l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;

c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verific

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Art. 12. - Divieto di prosecuzione dell’attività e provvedimenti di autotutela

1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di cui all’articolo 11, procede alla verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che sia possibile conformare l’attività

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Art. 13. - Obbligo di registrazione e di comunicazione

1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento;

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Art. 14. - Vigilanza sugli organismi

1. L’organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q).

2. L’organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente a Unioncamere la sospensione o revoca del certificato di accreditamen

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Art. 15. - Vigilanza

1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del presente decreto.

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Capo III - SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME EUROPEE
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Art. 16. - Armonizzazione e semplificazione

1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di misura disciplinati dalla normativa dell’Unione europea, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2, lettere a) e b), della circolare 17 settembre 1997, n. 62, del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato.

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Capo IV - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 17. - Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali:

a) decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto;

b) decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE;

d)

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Art. 18. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transito

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ALLEGATO I (articolo 4, comma 1; articolo 10, comma 1) Requisiti degli organismi

1. Presupposti e requisiti

1.1 Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano la verificazione periodica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare la riparazione degli strumenti.

1.2 L’organismo al momento della presentazione della Scia dichiara il possesso di un certificato di accreditamento con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento, attestante che l’organismo stesso è conforme ad una delle norme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q); inoltre l’organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di

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ALLEGATO II (art. 5, comma 3) - Procedure per la verificazione periodica e i controlli casuali

1. Generalità

1.1 Le procedure da seguire nella verificazione periodica e nei controlli casuali degli strumenti di misura sono rivolte ad accertare la presenza dei bolli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l’alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto.

1.2 Gli strumenti utilizzati per l’esecuzione della verificazione periodica e dei controlli casuali non devono essere affetti da un errore superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la grandezza che si sta misurando e l’incertezza estesa con cui è stato determinato l’errore dello strumento non deve superare 1/3 dell’errore misurato.

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Allegato III (art. 4, comma 9) Schede per le procedure di verificazione periodica

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Allegato IV (art. 4, comma 3) - Periodicità delle verificazioni

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Allegato V (art. 4, comma 12) - Informazioni minime che devono essere riportate sul libretto metrologico

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Allegato VI (art. 4, comma 13) - Disegni dei contrassegni

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