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05/11/2019

Contributi per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: proroga del termine

È stato prorogato al 31/12/2019 il termine entro il quale devono essere iniziati i lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'art. 30 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) prevede l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

A seguito della modifica apportata dal D.L. 101/2019 (convertito in legge con la L. 128/2019), il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori è stato prorogato (dal 31/10/2019) al 31/12/2019, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:
- per il 50% sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il suddetto termine;
- il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata (nel limite degli importi dei contributi fissati in base alla popolazione residente), è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti dall’ente beneficiario nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 703, della L. 23/12/2014, n. 190, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

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Si ricorda che il Decreto del MISE del 14/05/2019, ha assegnato i contributi per un importo complessivo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, individuando l'elenco dei comuni beneficiari.

Successivamente, il Decreto del MISE del 10/07/2019 ha disciplinato le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni (si veda Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: in G.U. il Decreto per 500 milioni ai comuni ).

In particolare, il Decreto:
- ha individuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di interventi realizzabili (Allegato 1 al Decreto);
- ha fornito lo schema di attestazione per l’erogazione della prima quota di contributo che i comuni devono inviare per attestare l’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori (Allegato 2 al Decreto).

Si precisa che il contributo erogabile a ciascun comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel Decreto di assegnazione del 14/05/2019. Nel caso in cui il costo dell’intervento sia superiore all’importo determinato dal decreto di assegnazione, la copertura della parte di costo eccedente è a carico del comune.
Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata.
 

Dalla redazione