1. Le disposizioni del comma 4 dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, R e del quinto comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l' articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell' articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, R ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente é tenuto a dichiarare nell' atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, R deve essere allegata specifica istanza per l' attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell' atto o della dichiarazione di successione cui s