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D. Leg.vo 31/05/2011, n. 88

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
In vigore dal 07/07/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in parti

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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione de

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Art. 2 - Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese per lo sviluppo ammesse d

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Art. 3 - Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assi

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Art. 4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo".

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Art. 5 - Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia

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Art. 6 - Contratto istituzionale di sviluppo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie. N4

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Art. 7 - Relazione annuale

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'

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Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'

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