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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D.L. 29/12/2022, n. 198
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 24/02/2023, n. 14 (legge di conversione), in vigore dal 28/02/2023
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Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». N1 3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»; b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,». 5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023». 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; N1 b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, c |
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Art. 1-bis - Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario. 2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie: a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, com |
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Art. 1-ter - Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica |
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Art. 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; b) all'articolo 2, comma 3, le parole: “di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali in vigore”; N5 c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 3. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». N2 |
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Art. 2-bis - Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti. 2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgime |
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Art. 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria1. All'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023». 2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,». 3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024». 4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023». 5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78 e comunque non oltre il 30 giugno 2023». N2 5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1entro il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comm |
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Art. 3-bis - Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”; b) ai commi 206 e 213, le parole: “da 186 a 205” sono sostituite dalle seguenti: “da 186 a 204”; c) dopo il comma 221 è in |
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Art. 3-ter - Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, |
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Art. 3-quater - Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale |
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Art. 3-quinquies - Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al com |
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Art. 4 - Proroga di termini in materia di salute1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». 1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per l'anno 2023 la suddetta quota è pari allo 0,5 per cento”. N3 2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”. N6 2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria. N3 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “anche per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “anche per gli anni 2022 e 2023” e le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. N3 3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. N3 4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4-bis - NADO Italia1. Ferme restando le funzioni del Ministero della salute in |
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Art. 4-ter - Proroga di termini in materia di personale sanitario1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie: |
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Art. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito1. All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023». 2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023». 3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24» sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25». 4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio 2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023». 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”; b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”; c) al comma 2-ter, dopo le parole: “per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,” sono inserite le seguenti: “nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,”. N6 5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2023”. N3 |
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Art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»; b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine». 2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024». 4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “a decorrere |
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Art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse. 2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.». N1 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. |
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Art. 8 - Proroga di termini in materia di giustizia1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023». 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. N3 4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 4, le parole |
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Art. 9 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 7-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; b) all'articolo 27, comma 4-bis: |
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Art. 9-bis - Proroga del termine per l'adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità |
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Art. 10 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. 2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»; b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»; c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 15 novembre 2023; tale versamento è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023 di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per l'affidamento della concessione”. N5 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022 e 2023”. N3 5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025». 6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». |
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Art. 10-bis - Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori |
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Art. 10-ter - Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo1. I titolari delle concessioni dema |
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Art. 10-quater - Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, de |
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Art. 11 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto all'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023. 2. Il termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all'area II, posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al triennio 2022-2024. 3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024. 4. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; N1 b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». |
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Art. 12 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy1. All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea». N2 1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”. N3 1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “entro il 30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 2023”. N3 2. Al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, nonché il pieno esercizio delle competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è differito al 30 settembre 2023. 2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi del |
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Art. 12-bis - Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straor |
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Art. 13 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero» e le parole: «al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026». |
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Art. 15 - Proroga di termini in materia di agricoltura1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, le parole: “per il biennio 2021-2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021, 2022 e 2023” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di mancata copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia è autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali”. N3 1-ter. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023. N3 1-quater. È prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti,” sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E' eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunqu |
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Art. 15-bis - Disposizioni in materia di accisa sulla birra1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022 e 2023”; |
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Art. 16 - Proroga di termini in materia di sport1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2023” e dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono aggiunte le seguenti: “e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024”; N5 a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente de |
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Art. 16-bis - Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali |
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Art. 16-ter - Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali |
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Art. 17 - Proroga di termini in materia di editoria1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato |
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Art. 17-bis - Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale1. In considerazione del persistente |
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Art. 18 - Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; b) al |
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Art. 19 - Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania1. All'articolo 42, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver |
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Art. 20 - Proroga di termini in materia di politiche per il mare1. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno 2023, il termine del 31 maggio previsto per la trasmissione alle Camere di una relazione a |
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Art. 20-bis - Proroga dell'operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione d |
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Art. 21 - Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza |
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Art. 22 - Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-191. All'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 22-bis - Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 |
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Art. 22-ter - Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 |
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Art. 22-quater - Proroga in materia di Fondo nuove competenze |
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Art. 23 - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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