Marchi storici e Italian sounding: modifiche al Codice della proprietà industriale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/05/2019

Marchi storici e Italian sounding: modifiche al Codice della proprietà industriale

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34) apporta importanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale, di cui al D. Leg.vo 10/02/2005, n. 30, tra di esse si segnalano l’introduzione dei “Marchi storici” e della tutela dei prodotti colpiti dall’Italian sounding.

MARCHI STORICI
L'art. 31 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34), inserendo l’art. 11-ter del D. Leg.vo 30/2005 (Codice della proprietà industriale), introduce la nozione di “marchio storico o di interesse nazionale” che si riferisce ai marchi d'impresa:
- registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni
- utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

In base alla nuova disciplina, i titolari o licenziatari esclusivi di tali marchi possono iscriverli nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito con il nuovo art. 185-bis, del D. Leg.vo 30/2005 presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) viene istituito il logo relativo al Marchio storico di interesse nazionale e specificati i criteri per il suo utilizzo per finalità commerciali e promozionali, da parte delle imprese iscritte nel Registro speciale.

Il nuovo art. 185-ter del D. Leg.vo 30/2005 (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa), istituisce il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale presso il (MISE), la cui risorse possono essere utilizzate per interventi da attuarsi nel caso in cui un’impresa titolare o licenziataria di un marchio storico iscritto nel Registro speciale intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.
In tal caso, l’impresa deve darne notizia al MISE senza ritardo, fornendo specifiche informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, con particolare riferimento:
- ai motivi economici, finanziari o tecnici;
- alle azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali;
- alle azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- alle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
La violazione di tale obbligo informativo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 a 50.000 euro.
A seguito dell'informativa, il MISE avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui sopra.

Si prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 per l’attuazione delle suddette disposizioni. Inoltre, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla lett. a), dell’articolo 2, comma 100, della L. 23/12/1996, n. 662, con le modalità che verranno stabilite con successivo decreto del MISE.

CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING
L’art. 32 del D.L. 34/2019, tramite la modifica degli artt. 144 e 145 del D. Leg.vo 30/2005, introduce - tra le misure contro la pirateria - disposizioni volte a contrastare il c.d. Italian Sounding, il quale consiste in pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione diventa ora il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding e le sue funzioni sono tese al miglioramento delle azioni di contrasto, oltre che della contraffazione a livello nazionale, della falsa evocazione dell'origine italiana.

Inoltre, al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all’estero, viene concessa ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un’agevolazione per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000 euro. Le modalità attuative per beneficiare dell’agevolazione verranno stabilite con decreto del MISE. La dotazione finanziaria complessiva è pari 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

BREVETTI
Per quanto riguarda i brevetti, l’art 32 del D.L. 34/2019 apporta modifiche all’art. 55 del D. Leg.vo 30/2005, relativo alla domanda internazionale contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, e inserisce l’art. 160-bis del D. Leg.vo 30/2005, relativo alla procedura nazionale della domanda internazionale.
Il Decreto Crescita prevede inoltre che alle start-up innovative venga concesso il c.d. Voucher 3I - Investire In Innovazione (la cui attuazione verrà definita dal MISE), che può essere utilizzato per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’UIBM, all’estensione all’estero della domanda nazionale.

PATENT BOX
Si segnala infine che l’art. 4 del D.L. 34/2019 apporta modifiche alla disciplina del Patent box, la quale è prevista dai commi da 37 a 45, dell'art. 1 della L. 190/2014 e consiste in un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.


 

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