D. Leg.vo 27/12/2023, n. 209 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 27/12/2023, n. 209

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Stralcio.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e, in particolare, l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale;

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Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE
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Capo I - Disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale
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Art. 1 - Residenza delle persone fisiche

1. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

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Art. 2 - Residenza delle società e degli enti

1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la soci

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Capo II - Altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale
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Art. 3 - Semplificazione della disciplina delle società estere controllate

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti contr

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Art. 4 - Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:

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Art. 5 - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

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Art. 6 - Trasferimento in Italia di attività economiche

1. Al fine di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle

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Art. 7 - Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Le

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Titolo II - OMISSIS

 

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Titolo III - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA COMPLIANCE IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI
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Art. 61 - Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi

1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui

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Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 62 - Disposizioni finanziarie

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro pe

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Art. 63 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato A - Allegato B Omissis

 

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