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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contributi ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
L'art. 30 del c.d. Decreto Crescita (D.L. 30/04/2019, n. 34), prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE), sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019, destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi sono attribuiti a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo.
L’erogazione dei contributi avviene per il 50% sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il suddetto termine.
Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata (nel limite degli importi dei contributi fissati in base alla popolazione residente), è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti dall’ente beneficiario nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 703, della L. 23/12/2014, n. 190, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.