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D. P.R. 22/07/1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D. Leg.vo 12/02/2024, n. 13
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- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
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- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- D.L. 30/11/2020, n. 157
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- D.L. 03/06/2008, n. 97 (L. 02/08/2008, n. 129)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 18/11/2005, n. 247
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.P.R. 16/04/2003, n. 126
- D.P.R. 07/12/2001, n. 435
- D.P.R. 10/03/2000, n. 100
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitali;

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Art. 1 - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all

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Art. 2 - Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

N47

1. N58 Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. N51

2. N80 I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. N79

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro

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Art. 3 - Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni

N6

1. N14 Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. N65

2. N15 Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. N25

2-bis. N15 Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da q

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Art. 4 - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta

N77

1. N57 I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. N59

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. N60

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinqui

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Art. 5 - Dichiarazione nei casi di liquidazione

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e “la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,” N29 entro l'ultimo giorno del “nono”

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Art. 5-bis - (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione)

N11

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere pre

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Art. 5-ter - (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità)

N17

1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8 - Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti

1. “Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, “per l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l’imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile” N40 “in via telematica” N18 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. N44. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. N8 N34

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Art. 8-bis

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Art. 9. - Disposizioni finali e transitorie

1.Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera c).

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