Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/12/2016, n. 232
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 16/12/2024, n. 193
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D. Leg.vo 03/08/2022, n. 114
- D. Leg.vo 30/06/2022, n. 105
- L. 23/12/2021, n. 238
- L. 30/12/2021, n. 234
- D. Leg.vo 29/12/2021, n. 230
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- D.L. 30/04/2021, n. 56
- D.L. 22/04/2021, n. 52 (L. 17/06/2021, n. 87)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 23/11/2020, n. 154
- D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176)
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 25/07/2018, n. 91 (L. 21/09/2018, n. 108)
- D.L. 12/07/2018, n. 86 (L. 09/08/2018, n. 97)
- Sent. Corte Cost. 17/05/2018, n. 101
- Sent. Corte Cost. 19/04/2018, n. 78
- Sent. Corte Cost. 13/04/2018, n. 74
- Sent. Corte Cost. 05/04/2018, n. 71
- D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D.L. 29/12/2016, n. 243 (L. 27/02/2017, n. 18)
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Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali |
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Art. 1 - Comma 1 - Omissis
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Art. 1 - Comma 22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica: 1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”; 2) al comma 2, lettera a), le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; 3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: “2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo del |
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Art. 1 - Comma 33. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sex |
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Art. 1 - Comma 44. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, |
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Art. 1 - Comma 55. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, |
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Art. 1 - Comma 66. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni conten |
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Art. 1 - Comma 77. All'a |
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Art. 1 - Comma 88. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91 |
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Art. 1 - Comma 9 |
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Art. 1 - Comma 1111. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del tes |
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Art. 1 - Comma 1212. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembr |
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Art. 1 - Comma 1414. All'ar |
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Art. 1 - Comma 1515. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 1616. Le disposizioni di cui al comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), ha |
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Art. 1 - Comma 1717. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 1818. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 |
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Art. 1 - Comma 1919. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un pe |
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Art. 1 - Comma 2020. All'articolo 5-bis del decret |
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Art. 1 - Comma 2121. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivi |
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Art. 1 - Comma 2222. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: “Art. 18 (Contabilità semplificata per le imprese minori). - 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture conta |
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Art. 1 - Comma 2323. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'impo |
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Art. 1 - Comma 2424. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo: “TITOLO V-bis - GRUPPO IVA Art. 70-bis (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). - 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero; b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse; c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo; d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Art. 70-ter (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo). - 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. 3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. |
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Art. 1 - Comma 2525. Nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobr |
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Art. 1 - Comma 2626. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra |
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Art. 1 - Comma 2727. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “Ministro delle finanze”, ovunque ricorrono, sono sostituite |
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Art. 1 - Comma 2828. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disp |
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Art. 1 - Comma 3030. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1° gennaio 2017; le altre di |
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Art. 1 - Comma 3131. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze proc |
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Art. 1 - Comma 3232. All'articolo 16 del decreto-legge 14 |
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Art. 1 - Comma 3333. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti |
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Art. 1 - Comma 3434. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagu |
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Art. 1 - Comma 3535. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a deco |
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Art. 1 - Comma 3636. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall' |
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Art. 1 - Comma 3737. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di c |
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Art. 1 - Comma 38 - Comma 41 - Omissis
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Art. 1 - Comma 4242. All'artic |
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Art. 1 - Comma 45 - comma 46 - Omissis
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Art. 1 - Comma 48 - Omissis
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Art. 1 - Comma 4949. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 50 - Omissis
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Art. 1 - Comma 5151. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: “Art. 111-bis (Finanza etica e sostenibile). - 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi: |
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Art. 1 - Comma 5252. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, im |
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Art. 1 - Comma 5353. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall' |
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Art. 1 - Comma 5454. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla conc |
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Art. 1 - Comma 5555. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'effic |
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Art. 1 - Comma 5656. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contrib |
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Art. 1 - Comma 5858. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione |
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Art. 1 - Comma 59 - Comma 64 - Omissis
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Art. 1 - Comma 6666. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apporta |
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Art. 1 - Comma 6767. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), del presente artic |
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Art. 1 - Comma 6868. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 69 |
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Art. 1 - Comma 70 Omissis
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Art. 1 - Comma 7171. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spes |
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Art. 1 - Comma 7373. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, |
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Art. 1 - Comma 7474. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occup |
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Art. 1 - Comma 75 - Comma 80 - Omissis
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Art. 1 - Comma 8181. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 182-ter (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanz |
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Art. 1 - Comma 8282. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Minis |
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Art. 1 - Comma 8383. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle |
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Art. 1 - Comma 8585. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di |
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Art. 1 - Comma 85-bis |
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Art. 1 - Comma 86 - Comma 87 - Omissis
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Art. 1 - Comma 8888. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 g |
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Art. 1 - Comma 8989. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in: a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati adere |
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Art. 1 - Comma 9090. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imp |
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Art. 1 - Comma 9191. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso |
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Art. 1 - Comma 9292. Le forme di previdenza complementare di cui al dec |
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Art. 1 - Comma 9393. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 dev |
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Art. 1 - Comma 9494. I redditi, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, pur |
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Art. 1 - Comma 94-bis94-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionis |
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Art. 1 - Comma 9595. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili c |
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Art. 1 - Comma 95-bis95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazi |
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Art. 1 - Comma 95-ter95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificat |
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Art. 1 - Comma 95-quater95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dall |
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Art. 1 - Comma 100100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dec |
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Art. 1 - Comma 101 - Comma 102 - Omissis
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Art. 1 - Comma 103103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota su |
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Art. 1 - Comma 104104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di inv |
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Art. 1 - Comma 105105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finan |
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Art. 1 - Comma 106106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari ogget |
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Art. 1 - Comma 107107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza |
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Art. 1 - Comma 108108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fa |
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Art. 1 - Comma 109 - Comma 114 - Omissis
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Art. 1 - Comma 115115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell |
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Art. 1 - Comma 116 - Comma 125 - Omissis
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Art. 1 - Comma 126126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell' |
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Art. 1 - Comma 127127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in liquidazione decadono alla data di |
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Art. 1 - Comma 129129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 Spa i |
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Art. 1 - Comma 130130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano |
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Art. 1 - Comma 131131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa d |
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Art. 1 - Comma 132132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza de |
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Art. 1 - Comma 132-bis132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto fin |
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Art. 1 - Comma 132-ter |
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Art. 1 - Comma 133133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fond |
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Art. 1 - Comma 134134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area utilizzat |
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Art. 1 - Comma 135135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, media |
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Art. 1 - Comma 136136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazion |
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Art. 1 - Comma 139139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della |
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Art. 1 - Comma 140140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure d |
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Art. 1 - Comma 140-bis140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
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Art. 1 - Comma 140-ter140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero del |
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Art. 1 - Comma 141141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Progra |
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Art. 1 - Comma 143143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istitui |
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Art. 1 - Comma 144144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, c |
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Art. 1 - Comma 145145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individu |
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Art. 1 - Comma 146 - Omissis
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Art. 1 - Comma 147147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 |
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Art. 1 - Comma 148148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: “Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori). -1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse |
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Art. 1 - Comma 149 - Omissis
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Art. 1 - Comma 150150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea: |
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Art. 1 - Comma 151151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal perio |
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Art. 1 - Comma 152152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica |
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Art. 1 - Comma 154154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, d |
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Art. 1 - Comma 155155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordi |
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Art. 1 - Comma 156156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di |
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Art. 1 - Comma 157157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui |
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Art. 1 - Comma 158158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzi |
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Art. 1 - Comma 159159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con rife |
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Art. 1 - Comma 160160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 182, le parole: “2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.000 euro”; b) al comma 184 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitut |
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Art. 1 - Comma 162162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle im |
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Art. 1 - Comma 163 - Omissis
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Art. 1 - Comma 165165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale |
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Art. 1 - Comma 167167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esc |
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Art. 1 - Comma 168168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi |
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Art. 1 - Comma 169169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 |
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Art. 1 - Comma 170170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del |
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Art. 1 - Comma 171171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sen |
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Art. 1 - Comma 173173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di |
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Art. 1 - Comma 174174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa |
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Art. 1 - Comma 175175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulte |
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Art. 1 - Comma 176176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base |
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Art. 1 - Comma 177177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone f |
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Art. 1 - Comma 178178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fi |
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Art. 1 - Comma 179179. N141 In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 N95, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una d |
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Art. 1 - Comma 179-bis179-bis. N63 |
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Art. 1 - Comma 184184. N140 Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del |
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Art. 1 - Comma 185185. N140 Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a: |
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Art. 1 - Comma 186186. N140 Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di |
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Art. 1 - Comma 187 - Omissis
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Art. 1 - Comma 148 - Comma 191188-191. N44 |
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Art. 1 - Comma 192192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 3 |
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Art. 1 - Comma 193193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale |
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Art. 1 - Comma 194194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposi |
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Art. 1 - Comma 195195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “e alle forme sostitutiv |
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Art. 1 - Comma 196196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 20 |
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Art. 1 - Comma 197197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di |
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Art. 1 - Comma 198198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto |
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Art. 1 - Comma 199199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'artico |
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Art. 1 - Comma 200200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuan |
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Art. 1 - Comma 201201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2 |
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Art. 1 - Comma 202202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo: |
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Art. 1 - Comma 203203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno |
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Art. 1 - Comma 204204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del |
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Art. 1 - Comma 205205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni p |
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Art. 1 - Comma 206206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; |
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Art. 1 - Comma 207207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) |
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Art. 1 - Comma 208208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entr |
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Art. 1 - Comma 209 - Omissis
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Art. 1 - Comma 210210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
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Art. 1 - Comma 211 - Omissis
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Art. 1 - Comma 212212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 213213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento second |
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Art. 1 - Comma 214214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio de |
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Art. 1 - Comma 215215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai |
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Art. 1 - Comma 216216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di reg |
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Art. 1 - Comma 217217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 |
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Art. 1 - Comma 218218. I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di |
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Art. 1 - Comma 219219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del |
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Art. 1 - Comma 220220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo si provvede altresì median |
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Art. 1 - Comma 221221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge |
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Art. 1 - Comma 223223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo restano fermi, ai fini d |
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Art. 1 - Comma 224224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'a |
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Art. 1 - Comma 225225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede: a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di c |
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Art. 1 - Comma 226 - Comma 232 - Omissis
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Art. 1 - Comma 234 - Omissis
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Art. 1 - Comma 235235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la sta |
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Art. 1 - Comma 236236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di e |
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Art. 1 - Comma 237 - Comma 240 - Omissis
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Art. 1 - Comma 242242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto |
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Art. 1 - Comma 243 - Comma 248 - Omissis
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Art. 1 - Comma 249249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regim |
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Art. 1 - Comma 250250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché |
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Art. 1 - Comma 250-bis250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo s |
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Art. 1 - Comma 250-ter250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l’applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciu |
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Art. 1 - Comma 252 - Comma 293 - Omissis
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Art. 1 - Comma 294294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem |
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Art. 1 - Comma 295 - Comma 302 - Omissis
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Art. 1 - Comma 304304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'universit |
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Art. 1 - Comma 305305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
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Art. 1 - Comma 306 - Comma 307 - Omissis
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Art. 1 - Comma 308 - Comma 310308-310. N39 |
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Art. 1 - Comma 312 - Comma 339 - Omissis
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Art. 1 - Comma 341341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore gener |
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Art. 1 - Comma 342342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconosciment |
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Art. 1 - Comma 343343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l' |
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Art. 1 - Comma 344344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate |
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Art. 1 - Comma 345345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti pre |
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Art. 1 - Comma 346 - Comma 350 - Omissis
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Art. 1 - Comma 351351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 352 - Omissis
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Art. 1 - Comma 353 |
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Art. 1 - Comma 354 |
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Art. 1 - Comma 355355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 |
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Art. 1 - Comma 356356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sper |
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Art. 1 - Comma 357357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'a |
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Art. 1 - Comma 358 - Comma 361 - Omissis
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Art. 1 - Comma 362362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agos |
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Art. 1 - Comma 363363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territ |
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Art. 1 - Comma 364 - Comma 367 - Omissis
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Art. 1 - Comma 368368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito |
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Art. 1 - Comma 369 - Comma 374 - Omissis
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Art. 1 - Comma 375375. L'a |
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Art. 1 - Comma 377 - Omissis
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Art. 1 - Comma 378378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico de |
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Art. 1 - Comma 381 - Comma 406 - Omissis
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Art. 1 - Comma 407407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: “11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia |
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Art. 1 - Comma 408 - Comma 412 - Omissis
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Art. 1 - Comma 413413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizza |
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Art. 1 - Comma 414414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a c |
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Art. 1 - Comma 415 |
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Art. 1 - Comma 416 |
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Art. 1 - Comma 417 |
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Art. 1 - Comma 418418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori |
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Art. 1 - Comma 419419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 512, le parole: “provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggre |
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Art. 1 - Comma 420420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 421 |
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Art. 1 - Comma 423423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le |
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Art. 1 - Comma 424424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cu |
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Art. 1 - Comma 425425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri compe |
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Art. 1 - Comma 426426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 427 - Comma 429 - Omissis
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Art. 1 - Comma 431 - Omissis
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Art. 1 - Comma 432432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'ar |
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Art. 1 - Comma 433433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, alimentato dalle seguenti risorse: a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modi |
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Art. 1 - Comma 434 - Comma 435 - Omissis
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Art. 1 - Comma 436436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “b) entro il termine di un quinquennio, riduzione |
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Art. 1 - Comma 437437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell |
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Art. 1 - Comma 438438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è |
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Art. 1 - Comma 439439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai |
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Art. 1 - Comma 441441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di |
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Art. 1 - Comma 443443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso del |
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Art. 1 - Comma 444444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 445445. All'articolo 1, comma 347 |
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Art. 1 - Comma 446446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies è inserito il segu |
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Art. 1 - Comma 448448. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto de |
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Art. 1 - Comma 449449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è: a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; N109 b) N86 ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; N124 c) N137 destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo p |
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Art. 1 - Comma 450450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +"4 per cento"N10 |
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Art. 1 - Comma 450-bis450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a ti |
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Art. 1 - Comma 451451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze “, previo parere tecnico dell |
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Art. 1 - Comma 452452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'import |
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Art. 1 - Comma 454454. N2 |
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Art. 1 - Comma 455455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggio |
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Art. 1 - Comma 457457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto |
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Art. 1 - Comma 458458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.”; b) alla lettera a), le parole: “Comuni e Province” sono sostituite dalle seguenti: “Enti locali”; |
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Art. 1 - Comma 459459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 460460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincol |
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Art. 1 - Comma 462462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 1 |
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Art. 1 - Comma 462-bis462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, co |
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Art. 1 - Comma 465 |
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Art. 1 - Comma 467467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annes |
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Art. 1 - Comma 468468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nell |
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Art. 1 - Comma 468-bis468-bis. Le Regioni e le province autonome di |
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Art. 1 - Comma 469 |
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Art. 1 - Comma 470470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito |
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Art. 1 - Comma 470-bis470-bis. Gli enti locali per i q |
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Art. 1 - Comma 471471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'a |
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Art. 1 - Comma 472 |
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Art. 1 - Comma 473 |
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Art. 1 - Comma 473-bis |
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Art. 1 - Comma 474 |
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Art. 1 - Comma 475475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati |
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Art. 1 - Comma 476 |
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Art. 1 - Comma 477 |
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Art. 1 - Comma 478 |
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Art. 1 - Comma 479479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno |
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Art. 1 - Comma 480 |
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Art. 1 - Comma 481 |
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Art. 1 - Comma 482 |
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Art. 1 - Comma 483483. N49 |
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Art. 1 - Comma 484484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di st |
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Art. 1 - Comma 485485. Al fine d |
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Art. 1 - Comma 486 |
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Art. 1 - Comma 486-bis |
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Art. 1 - Comma 487487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari “destinati ad interventi |
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Art. 1 - Comma 487-bis487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinat |
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Art. 1 - Comma 488-bis |
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Art. 1 - Comma 488-ter488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: |
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Art. 1 - Comma 489 |
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Art. 1 - Comma 490 |
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Art. 1 - Comma 491 |
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Art. 1 - Comma 492492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il "20 febbraio"N10 di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario: 0a) investimenti dei comuni N27 individuati ai sensi “dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,” N32 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, “e delle relative province, nonché |
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Art. 1 - Comma 493 |
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Art. 1 - Comma 494494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 49 |
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Art. 1 - Comma 495495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi prece |
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Art. 1 - Comma 495-bis495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata; b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.
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Art. 1 - Comma 495-ter495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.
Tabella 1
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Art. 1 - Comma 496496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento d |
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Art. 1 - Comma 497 - Comma 500 |
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Art. 1 - Comma 501501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 so |
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Art. 1 - Comma 502- Comma 516 - Omissis
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Art. 1 - Comma 517517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni |
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Art. 1 - Comma 518518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente de |
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Art. 1 - Comma 519 |
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Art. 1 - Comma 520520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza |
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Art. 1 - Comma 522522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 a |
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Art. 1 - Comma 523523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
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Art. 1 - Comma 524524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevut |
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Art. 1 - Comma 525525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavo |
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Art. 1 - Comma 526526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti |
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Art. 1 - Comma 527 - Comma 528 - Omissis
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Art. 1 - Comma 531531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per l |
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Art. 1 - Comma 532532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 del presente arti |
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Art. 1 - Comma 533533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 1 - Comma 534534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 |
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Art. 1 - Comma 534-bis534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovr |
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Art. 1 - Comma 534-ter534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 1 - Comma 534-quinquies534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del |
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Art. 1 - Comma 535535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: “15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione”; b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito”; c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis”; d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: “e presso i destinatari registrati” sono inserite le seguenti: “nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia” e dopo le parole: “del destinatario registrato” sono inserite le seguenti: “ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia”; e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: “Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energe |
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Art. 1 - Comma 536536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, di cui all'articolo |
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Art. 1 - Comma 537 - Comma 546 - Omissis
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Art. 1 - Comma 547547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: “non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo”; b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente: “Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa). - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di |
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Art. 1 - Comma 548 |
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Art. 1 - Comma 549549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, |
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Art. 1 - Comma 551 - Comma 552 - Omissis
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Art. 1 - Comma 554 |
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Art. 1 - Comma 555555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili |
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Art. 1 - Comma 557557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio succes |
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Art. 1 - Comma 558558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con |
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Art. 1 - Comma 559559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciu |
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Art. 1 - Comma 560560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a fin |
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Art. 1 - Comma 561561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro |
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Art. 1 - Comma 563563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell' |
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Art. 1 - Comma 564564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, dell |
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Art. 1 - Comma 567567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 1 - Comma 568568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga |
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Art. 1 - Comma 569569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequen |
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Art. 1 - Comma 570570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui |
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Art. 1 - Comma 571571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni de |
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Art. 1 - Comma 572572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo |
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Art. 1 - Comma 573573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i ge |
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Art. 1 - Comma 574574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non |
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Art. 1 - Comma 575575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o |
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Art. 1 - Comma 576576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competiti |
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Art. 1 - Comma 577577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiud |
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Art. 1 - Comma 578 - Comma 581 - Omissis
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Art. 1 - Comma 582582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e intern |
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Art. 1 - Comma 584584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali al |
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Art. 1 - Comma 586586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori ri |
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Art. 1 - Comma 587 - Comma 590 - Omissis
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Art. 1 - Comma 591591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro |
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Art. 1 - Comma 592 - Omissis
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Art. 1 - Comma 593593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 |
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Art. 1 - Comma 594594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi gli inve |
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Art. 1 - Comma 595595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di “ANPAL Servizi Spa”. |
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Art. 1 - Comma 596 - Omissis
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Art. 1 - Comma 597 - 600 Omissis
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Art. 1 - Comma 601601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città |
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Art. 1 - Comma 602602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno |
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Art. 1 - Comma 603603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse fina |
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Art. 1 - Comma 604604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sp |
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Art. 1 - Comma 605 - Omissis
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Art. 1 - Comma 606606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea |
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Art. 1 - Comma 607607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'a |
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Art. 1 - Comma 608 - Omissis
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Art. 1 - Comma 609609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modifica |
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Art. 1 - Comma 610610. All'articolo 3, comma 1, del de |
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Art. 1 - Comma 611611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei m |
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Art. 1 - Comma 612612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminal |
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Art. 1 - Comma 613613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'ar |
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Art. 1 - Comma 614614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello svilup |
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Art. 1 - Comma 615 |
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Art. 1 - Comma 616 - Omissis
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Art. 1 - Comma 617617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, |
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Art. 1 - Comma 618 - Comma 619 - Omissis
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Art. 1 - Comma 620620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti: “148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazi |
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Art. 1 - Comma 621 - Comma 622 - Omissis
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Art. 1 - Comma 623623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione |
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Art. 1 - Comma 625 - Omissis
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Art. 1 - Comma 626626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017 “e nell'anno 2018” |
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Art. 1 - Comma 627 - Comma 630 - Omissis
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Art. 1 - Comma 634 - Comma 637 - Omissis
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Art. 1 - Comma 638638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e a |
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PARTE II |
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Sezione II - Approvazione degli stati di previsione |
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Art. 2 - Art. 18 Omissis
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2 |
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Allegato 1 - Omissis
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Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Articolo 1, comma 9)Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, N7 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, macchine per la manifattura a |
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Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Articolo 1, comma 10)Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione, software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, si |
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Allegato C - (Articolo 1, comma 179, lettera d))A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale |
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Allegato D - Omissis
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Allegato E - (Articolo 1, comma 199, lettera d))A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale |
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Tabelle - Omissis
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24/12/2024
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