Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Locazioni brevi: le modifiche introdotte dal Decreto Crescita
L’articolo 13-quater, del D.L. 34/2019, reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.
Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.
I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il citato codice identificativo nelle comunicazioni relative all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
Inoltre, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono trasmessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio.
Si stabilisce infine che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.