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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/12/1997, n. 472
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- L. 13/12/2010, n. 220
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27)
- D. Leg.vo 26/01/2001, n. 32
- D. Leg.vo 30/03/2000, n. 99
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 506
- D. Leg.vo 19/11/1998, n. 422
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471
- D.L. 28/06/1990, n. 167 (L. 04/08/1990, n. 227)
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria. |
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Art. 2. - Sanzioni amministrative1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o co |
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Art. 3. - Principi di legalità e proporzionalità1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza |
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Art. 4. - Imputabilità1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel c |
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Art. 5. - Colpevolezza1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde |
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Art. 6. - Cause di non punibilità1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da |
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Art. 7. - Criteri di determinazione della sanzione1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 3, comma 3-bis. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. N66 |
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Art. 8. - Intrasmissibilità della sanzione agli eredi1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. |
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Art. 9. - Concorso di persone1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando l |
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Art. 10. - Autore mediato1. Salva l’applicazione dell’articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi |
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Art. 11. - Responsabili per la sanzione amministrativa1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita |
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Art. 12. - Concorso di violazioni e continuazione1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. N69 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregi |
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Art. 13 - (Ravvedimento)1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; N30 a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; N46 b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ann |
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Art. 13-bis. - Ravvedimento parziale1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contr |
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Art. 14. - Cessione di azienda1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei t |
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Art. 15. - Trasformazione, fusione e scissione di società1. La società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento del |
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Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. |
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Art. 16-bis - Disposizioni per l’accelerazione dell’irrogazione delle sanzioni1. L’atto di contesta |
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Art. 17. - Irrogazione immediata1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. N8 |
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Art. 17-bis. - Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale |
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Art. 18. - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giu |
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Art. 19. - Esecuzione delle sanzioni1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. N56 2. La commissione tributaria regionale può sospendere l’esecuzio |
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Art. 20. - Decadenza e prescrizione1. N33 L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il |
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Art. 21. - Sanzioni accessorie1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: |
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Art. 22. - Ipoteca e sequestro conservativo1. In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. N57 1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del cred |
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Art. 23. - Sospensione dei rimborsi e compensazione1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provve |
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Art. 24. - Riscossione della sanzione1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. |
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Art. 25. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1. 3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ri |
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Art. 26. - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente den |
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Art. 27. - Violazioni riferite a società, associazioni od enti1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che |
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Art. 28. - Disposizioni di attuazione1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più |
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Art. 29. - Disposizioni abrogate1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della l |
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Art. 30. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.
Il presente decret |
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