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D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
In vigore dal 12/08/1997.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
- D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38)
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D.L. 25/02/2022, n. 13
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Min. Economia e Finanze 01/09/2016
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D. Min. Economia e Finanze 19/11/2015
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 15/04/2002, n. 63 (L. 15/06/2002, n. 112)
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
- D.L. 17/06/1999, n. 179 (L. 30/07/1999, n. 257)
- D. Leg.vo 24/03/1999, n. 81
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 60
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- D. Leg.vo 19/11/1998, n. 422
- D. Leg.vo 28/09/1998, n. 360
- D.P.R. 22/07/1998, n. 322
- D.L. 12/06/1998, n. 181 (L. 03/08/1998, n. 181)
- D. Leg.vo 23/03/1998, n. 56
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli artic

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Art. 1 - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)

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Art. 2 - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo sta

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Art. 3 - Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) - 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con

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Art. 4 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta

N7

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Art. 5 - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

N8

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Art. 6 - Termini per la presentazione delle dichiarazioni

N9

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Art. 7 - Presentazione delle dichiarazioni

N10

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Art. 7-bis - Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni
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Art. 8 - Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni;

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1051112 11607927
Art. 9 - Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta

1. N50

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Art. 10 - Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Mini

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1051112 11607929
Art. 11 - Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Dichiarazione annuale) - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno

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Art. 12 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:

a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a deco

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1051112 11607931
Art. 13 - Liquidazione delle imposte sui redditi

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, gli articoli 36-bis e 36-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

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Art. 14 - Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) - 1

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Art. 15 - Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
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Art. 16 – Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999

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1051112 11607935
Art. 17 - Oggetto

N29

1. N27 I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. N37

1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

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1051112 11607936
Art. 17-bis - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

N61

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50,

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1051112 11607937
Art. 18 - Termini di versamento

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno “sedici” N16 del mese di scadenza N6. Se il termin

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1051112 11607938
Art. 19 - Modalità di versamento mediante delega

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale

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Art. 20 - Pagamenti rateali

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, d

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1051112 11607940
Art. 21 - Adempimenti delle banche

1. Entro il “quinto” N16 giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorat

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1051112 11607941
Art. 22 - Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti des

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1051112 11607942
Art. 23 - Pagamento con mezzi diversi dal contante

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme ogge

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1051112 11607943
Art. 24 - Modalità di versamento

1. Fino “al 31 dicembre 1998” N17, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banch

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1051112 11607944
Art. 25 - Decorrenza e garanzie

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire “dal mese di maggio 1998” N1. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

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1051112 11607945
Art. 26 - Sanzioni al concessionario

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ov

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1051112 11607946
Art. 27 - Comitato di indirizzo

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di q

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1051112 11607947
Art. 28 - Versamenti in favore di enti previdenziali

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche

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1051112 11607948
Art. 29 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il

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1051112 11607949
Art. 30 - Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio

1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui reddito delle persone

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Art. 31 - Rimborso del credito IVA
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1051112 11607951
Art. 32 - Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

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1051112 11607952
Art. 33 - Requisiti soggettivi

N18

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1051112 11607953
Art. 34 - Attività

N72

1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio del

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1051112 11607954
Art. 35 - Responsabili dei centri

N18

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

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Art. 36 - Certificazione tributaria

N18

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cu

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1051112 11607956
Art. 37 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

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1051112 11607957
Art. 38 - Compensi

1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri “e, a decorrere dall'anno 2006,

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1051112 11607958
Art. 39 - Sanzioni

N18

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenz

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1051112 11607959
Art. 40 - Disposizioni di attuazione

N18

1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35, ovvero è stata e

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Testo vigente al 29/01/2015.
Si veda l'aggiornamento dei compensi spettanti ai CAF (art. 38, comma 1), in base al D.M. 29/12/2014, il cui testo è allegato.

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