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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 07/12/1995, n. 581
- Avviso di rettifica in G.U. 02/05/1996, n. 101
- D.P.R. 16/09/1996, n. 559
- D.P.R. 14/12/1999, n. 558
- L. 24/11/2000, n. 340
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: a) «Ministro» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e d |
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Art. 2. - Compiti dell'ufficio1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare: a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibi |
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Art. 4. - Giudice del registro1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio. |
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TITOLO II - Organizzazione dell'ufficio |
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Art. 5. - Strumenti1. L'ufficio tiene: a) il pro |
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Art. 6. - Protocollo1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna doma |
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Art. 7. - Registro delle imprese1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; |
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Art. 8. - Archivio degli atti e dei documenti1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati second |
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Art. 9. - Repertorio delle notizie economiche e amministrative1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 R, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista d |
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Art. 10. - Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente r |
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TITOLO III - Funzionamento dell'ufficio |
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Capo I - Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese |
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Art. 11. - Procedimento di iscrizione su domanda1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. 2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato |
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Art. 12. - Procedimento di iscrizione degli enti pubblici1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare: a) la denominazione dell'ente; b) la sede legale dell'ente; |
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Art. 13. - Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente. 2. L'omol |
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Art. 14. - Procedimento di deposito1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. 2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R, sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della d |
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Art. 15. - Domanda inoltrata a mezzo posta1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'uf |
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Art. 16. - Procedimento di iscrizione d'ufficio1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo |
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Art. 17. - Procedimento di cancellazione d'ufficio1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro q |
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Capo II - Procedimenti di attuazione della pubblicità nelle sezioni speciali del registro delle imprese |
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Art. 18. - Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso. 2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza a |
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Art. 19. - Annotazione di impresa artigiana1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nel |
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TITOLO IV - Coordinamento del registro delle imprese con il REA |
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Art. 20. - Presentazione delle domande1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati |
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Art. 21. - Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL |
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Art. 22. - Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC |
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TITOLO V - Servizi all'utenza |
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Art. 23. - Visure del registro, degli atti e dei documenti1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici. |
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Art. 24. - Certificazioni e copie1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 R sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro. 2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte co |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 25. - Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e ce |
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Art. 26. - Trasmissione di atti e registri1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per ter |
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Art. 27. - Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l' |
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Art. 28. - Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1° settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta gior |
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Art. 29. - Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel regis |
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Art. 30. - Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici |
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Art. 30-bis. - Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici |
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Art. 32. - Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL. 2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti. |
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