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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 23/05/1924, n. 827
R.D. 23/05/1924, n. 827
R.D. 23/05/1924, n. 827
R.D. 23/05/1924, n. 827
Con le modifiche introdotte da:
- R.D. 20/12/1937, n. 2339
- D.P.R. 29/07/1948, n. 1309
- D.P.R. 22/05/1956, n. 635
- D.P.R. 13/11/1976, n. 904
- D.P.R. 13/02/2001, n. 189
- D.P.R. 20/08/2001, n. 384
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
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TITOLO I - OMISSIS |
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TITOLO II - DEI CONTRATTI |
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Art. 36.Si provvede con contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, aff |
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Art. 37.Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere precedu |
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Art. 38.I casi nei quali, a norma dell’art. 3 della legge si può procedere a licitazione privata sono i seguenti: 1) per le forniture d’ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un’evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l’indugio degli incanti, e per le provviste occorrent |
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Art. 39.Si può inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrare al Consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso: 1) quando si tratti di spesa che non superi le lire 18.000.000 ovvero di spesa che no |
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Art. 40.Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, per la cui esecuzi |
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Art. 41.Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 1) quando gl’incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; |
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Art. 42.Per determinare l’importo dei contratti continuativi, all’effetto di stab |
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Art. 43.Per il complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessit& |
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Art. 44.I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti dei contrat |
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CAPO II - DEI CAPITOLI DI ONERI |
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Art. 45.I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero. |
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Art. 46.Nei capitoli d’oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni |
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Art. 47.Nei capitoli d’oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d’uso, de |
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Art. 48.Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in |
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Art. 49.Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o |
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Art. 50.Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando per l&r |
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Art. 51.I termini e le norme speciali da osservasi nei contratti relativi agli affitti ed all |
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Art. 52.Nei contratti per l’esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, d |
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Art. 54.Secondo la qualità e l’importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. S |
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Art. 55. |
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Art. 58.Sono eccettuati dall’obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione a |
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Art. 59.Nei capitoli relativi ai contratti per l’esecuzione di lavori ed opere pubblich |
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Art. 60.Per i progetti di contratti relativi all’esecuzione di opere pubbliche si osser |
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Art. 61.Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta |
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Art. 62.Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell’appaltatore o del |
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CAPO III - PROCEDIMENTO PER GLI INCANTI PER L APPALTO CONCORSO E PER LICITAZIONI E TRATTATIVE PRIVATE |
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Sezione I - Procedimento per gli incanti |
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Art. 63.Quando si debbono fare contratti con formalità d’incanto, l’uffici |
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Art. 64.L’avviso d’asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato |
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Art. 65.L’avviso d’asta deve indicare. 1) l’autorità che presiede all’incanto, il luogo, il giorno e l’ora in cui deve seguire; 2) l’oggetto dell&rsquo |
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Art. 66.Gli avvisi d’asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. Quando il prezzo di base d’asta raggiunga la somma di lire 12.000.000 gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato pe |
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Art. 67.Quando trattasi di lavori d’arte o di nuove costruzioni, l’aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presen |
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Art. 68.Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell’eseguire altra impresa s |
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Art. 69.Nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorit |
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Art. 70.Aperta l’asta, l’autorità che presiede richiama l’attenzione |
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Art. 71.Se l’incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sar&agra |
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Art. 72.Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne |
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Art. 73.L’asta, secondo che le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l’amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o |
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Art. 74.Quando l’asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l’altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offert |
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Art. 75.Quando l’asta si tiene col metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, lettera b), il limite massimo o minimo che deve essere almeno raggiunto per potersi procedere all’aggiudicazione, viene stabilito preventivamente dal ministro o dall’ufficiale da lui delegato, e indicato in una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale. In tale scheda l’amministrazione può anche prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. La scheda viene deposta dall’autorità che presiede l’asta, alla presenza del pubblico, sul banco degli incanti, all’apertura dell’adunanza e deve restare sigillata sin dopo aperte e let |
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Art. 76.Quando l’asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell’articolo 73, si osservano, quanto al metodo di invio o di presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. |
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Art. 77.Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa |
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Art. 78.Nel caso di provviste di generi speciali per cui sia utile nell’interesse dello Stato non |
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Art. 79.Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintant |
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Art. 80.Nelle aste tenute nei modi indicati agli artt. 75 e 76, l’amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevono simultaneamente in più luoghi da indi |
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Art. 81.Gli accorrenti all’asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, l’aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario. |
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Art. 82Terminata l’asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l’autorità che presiedette all’asta, l’aggiudicatario se presente, due testimoni, l’ufficiale pubblico che l’autentic |
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Art. 83.I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola, ricevuti dalle tesorerie della Repubblica debitamente autorizzate ed indicate nell&rsqu |
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Art. 84.Quando l’amministrazione, a norma del n. 9 dell’art. 65, abbia dichiarato che l’aggiudicazione e soggetta ad offerte di aumento o di ribasso, negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d’asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiu |
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Art. 85.Presentandosi in tempo utile un’offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indica |
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Art. 86.Alla nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, e |
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Art. 87.Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di |
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Art. 88.Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla s |
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Sezione II - Procedimento per le licitazioni, per l’appalto-concorso e per le trattative private |
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Art. 89.Si procede alla licitazione privata: a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l’oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte; b) mediante l’invio, alle persone che si |
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Art. 90.Nel caso in cui al n. 6 dell’art. 38 del presente regolamento sono invitati all |
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Art. 91Quando si procede con la forma dell’appalto-concorso le persone o ditte invitat |
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Art. 92.La trattativa privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia riten |
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CAPO IV - STIPULAZIONE APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI |
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Sezione I - Stipulazione dei contratti |
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Art. 93.I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’ |
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Art. 94.I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegreta |
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Art. 95.I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni pr |
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Art. 96.I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l’osservanza delle norme prescr |
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Art. 97.Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggi |
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Art. 99.I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titol |
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Art. 100.L’ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronolog |
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Art. 101.I contratti a trattativa privata formati a termini dell’art. 17 della legge son |
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Art. 102.Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l’altra parte contraente ne fa |
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Sezione II - Approvazione dei contratti |
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Art. 103.I contratti sono approvati con decreto. |
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Art. 104.Le convenzioni e i contratti, sui quali siasi pronunciato il Consiglio di Stato, ai sensi dell&rsq |
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Art. 105.La facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 19 della legge &egrav |
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Art. 106.Per i contratti che non sono stipulati nei ministeri, l’autorità delegat |
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Art. 107.I ministri e le autorità delegate per l’approvazione dei contratti verificano la regol |
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Art. 108.I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti ministri, non solo ne |
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Art. 109.I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati: |
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Art. 110.Il decreto di approvazione dei contratti deve contenere le seguenti indicazioni: |
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Art. 111.Nei decreti di approvazione dei contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell’entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione dei contrat |
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Art. 112.I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approv |
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Art. 113.Per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l’autorit&a |
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Art. 114Quando nel capitolato di oneri o nello schema del contratto sia stabilito un termine per l’approvazione, il con |
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Art. 115.I decreti di approvazione dei contratti devono essere trasmessi alla ragioneria centr |
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Art. 116.La Corte dei conti, nel comunicare al Parlamento l’elenco dei contratti di cui |
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Sezione III - Esecuzione dei contratti |
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Art. 117.Allorché i contratti sono stati approvati e, ove prescritto, registrati alla C |
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Art. 118.Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza |
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Art. 119.Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte ne alcuna altra variazione ai contr |
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CAPO V - COLLAUDAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE |
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Art. 121.Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette, sal |
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Art. 122.Le collaudazione finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati d |
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Art. 123.I regolamenti speciali accennati nel precedente art. 118, oltre alle cautele e norme |
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TITOLO III - TITOLO VI - OMISSIS |
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TITOLO VII - DELLE SPESE DELLO STATO |
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CAPO I - CAPO XIV OMISSIS |
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CAPO XV - DEGLI ATTI AVENTI PER ISCOPO DI IMPEDIRE E DI TRATTENER E IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE DALLO STATO |
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Art. 498.Le amministrazioni, enti, uffici o funzionari a cui siano notificati pignoramenti, sequestri o opposizioni relative a somme dovute dallo stato, sospendono l'ordinazione del pagamento delle somme cui i suddetti atti si riferiscon |
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Art 499.Ai soli effetti del secondo comma dell'art. 69 della legge, l'ordine di pagamento si |
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Art. 500.Per amministrazioni diverse ai fini di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge, |
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Art. 501.Agli effetti di cui al terzo comma dell'art. 70 della legge, devono essere osservate |
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Art. 502.Se gli atti di cui al precedente art. 498 siano nulli o inefficaci per disposizione e |
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Art. 503.Qualora la legge o regolamento sia ordinato il deposito delle somme controverse nella |
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Art. 504.Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori sequestranti |
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Art. 505.Quando alle amministrazioni, enti, uffici o funzionari siano notificate cessioni o delegazioni di crediti verso lo stato, o revoca, rinuncia o modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari |
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Art. 506.Quando si tratta di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non viene ordinato il pag |
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Art. 507.Le amministrazioni, gli enti, gli uffici ed i funzionari delegati tengono in apposito |
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Art. 508.Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi, cambia residenza, la delegazione del tesoro, nel trasmettere la co |
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TITOLO VIII - TITOLO XVI OMISSIS |
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