Sent.C. Stato 22/01/1999, n. 54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 22/01/1999, n. 54

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerta - Prezzi in cifre e in lettere - Discordanza - Prevalenza del prezzo in lettere salvo evidente errore materiale.
1. La notevolissima differenza riscontrata in una offerta presentata a gara d'appalto pubblico, fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si spiega chiaramente con evidente errore materiale; in questo caso l'applicazione alla predetta offerta del criterio generale secondo cui il prezzo indicato in lettere prevale su quello indicato in cifre, configura eccesso di potere.

1a. (NF-GARE OFF.2) "Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione". Questa è la norma stabilita dall'art. 72, 2° comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) per le gare d'appalto tenute con pubblico incanto la quale - ai sensi dell'art. 89, comma 6, dello stesso R.D. - è valida pure per la licitazione privata. Conformi alla legge sono la Cass. S.U. 17 giugno 1991 n. 6846R (Non ha rilevanza che la clausola di identico tenore, contenuta nel bando di gara, sia o no mancante di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, Cod. civ., poiché la fattispecie negoziale rimane pur sempre identicamente disciplinata dalla predetta disposizione) e la C. Stato V 6 maggio 1997 n. 466R. Secondo altre sentenze invece, nel caso di differenza fra i due prezzi prevale di regola quello indicato in lettere (Csi 28 settembre 1998 n. 511R; C. Stato VI 21 ottobre 1995 n. 1467R; C. Stato V 30 marzo 1993 n. 433 R). Ma la giurisprudenza amministrativa è costante nel sostenere che le suddette regole non sono applicabili qualora la discordanza fra i due prezzi sia evidentemente dovuta ad un mero errore materiale (ved. le decisioni sopra citate).

Dalla redazione