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L. 04/08/2016, n. 163

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
In vigore dal 09/09/2016.
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Art. 1. - Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio

1. All’articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, le parole da: “hanno accesso” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento”.

2. All’articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “agli articoli 11, 21, 33 e 35” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 21, 33 e 35”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

3. All’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: “20 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “27 settembre”;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: “da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno” sono sostituite dalle segu

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Art. 2. - Bilancio di previsione

1. L’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, è abrogato.

2. All’articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: “legge di stabilità” sono sostituite dalle seguenti: “prima sezione della legge di bilancio”;

2) al terzo periodo, le parole: “del disegno di legge di stabilità” sono sostituite dalle seguenti: “del disegno di legge di bilancio”;

b) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole da: “dopo il termine di scadenza” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “dopo la conclusione dell’esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo nonché per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno successivo”;

2) al quarto periodo, le parole da: “le nuove o maggiori spese” fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: “le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera a)”.

3. All’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all’articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell’articolo 10-bis.

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 10, comma 2;

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Art. 3. - Copertura finanziaria delle leggi

1. All’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “In attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.”;

b) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti

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Art. 4. - Classificazione delle spese

1. All’articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

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Art. 5. - Assestamento e variazioni di bilancio

1. All’articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “previsioni di bilancio&rdqu

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Art. 6. - Impegni e pagamenti

1. All’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, sono apportate le seg

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Art. 7. - Modifica all’articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di princìpi contabili

1. All’articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

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Art. 8. - Definizione dei saldi di cassa

1. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

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Art. 9. - Conto riassuntivo del Tesoro

1. All’articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n

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Art. 10. - Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

1. Dopo l’articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 R, è inserito il seguente:

“Art. 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) — 1. L’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

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Art. 11. - Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 19

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Art. 12. - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93

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Art. 13. - Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato

1. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente de

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Art. 14. - Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all’articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

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Art. 15. - Proroga del termine per l’esercizio della delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

1. All’articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89

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Art. 16. - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l’anno 2016, a 2.540.000 euro per l’anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quan

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