Sent.C. Stato 08/09/1997, n. 970 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 08/09/1997, n. 970

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1. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Offerte solo in ribasso - Art. 4 L. 1973 n. 14 - Offerta più vicina per difetto alla media - Criterio di individuazione. 2. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Offerte solo in aumento - Art. 4 L. 1973 n. 14 - Offerta più vicina per difetto alla media - Criterio di individuazione.
1. Nel procedimento di gara con licitazione privata secondo l'art. 4 L. 2 febbraio 1973 n. 14, in caso di offerte solo in ribasso l'appalto va aggiudicato all'offerta più vicina «per difetto» alla media la quale è quella con la minore percentuale di ribasso rispetto alla media cioè quella meno conveniente, in lire, per l'amministrazione. 2. Nel procedimento di gara con licitazione privata secondo l'art. 4 L. 2 febbraio 1973 n. 14, in caso di offerte solo in aumento l'appalto va aggiudicato pur sempre all'offerta più vicina per difetto alla media, la quale è quella con la percentuale di aumento immediatamente inferiore alla media cioè in questo caso quella più conveniente, in lire, per l'amministrazione.

1. Conf. C. Stato IV 12 agosto 1996 n. 967 R, V 8 aprile 1991 n. 477 R, V 4 dicembre 1987 n. 758. [R=WCS4D87758] Ved. anche Csi 23 settembre 1986 n. 160 [R=WCSI23S86160] e C. Stato VI 30 ottobre 1985 n. 546.[R=WC30O85546] Dopo il D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 che disciplina l'affidamento sotto qualsiasi forma di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di Ecu (pari - dall'1.1.98 al 31.12.99 - a ~ L. 9.861.000.000), la L. 2 febbraio 1973 n. 14 è rimasta a regolamentare l'affidamento mediante licitazione privata dei lavori d'importo sino a 5 milioni di Ecu, con uno dei 5 metodi a), b), c), d) ed e) indicati nell'art. 1 della legge e poi sviluppati, i metodi da b) ad e), negli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge stessa. In particolare, l'art. 4 di cui parla la sentenza, stabilisce quanto segue: «Art. 4 - 1. Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera d), l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria. 2. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unità superiore, se in numero complessivo dispari. 3. L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma. 4. Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo.» 2. Ved. C. Stato VI 30 ottobre 1985 n. 546.[R=WCS30O85546] Le offerte in aumento nelle gare con licitazione privata sono state ammesse dall'art. 9 L. 10 dicembre 1981 n. 741 come sostituito dall'art. 1 L. 8 ottobre 1984 n. 687, qui appresso riportato. «Art. 9 (Offerte in aumento). - 1. Nel caso di licitazione privata sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. 2. Per gli appalti di cui all'art. 1 della L. 8 agosto 1977 n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 della L. 3 luglio 1970 n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara. Ricordiamo che le offerte in aumento erano state previste sin dalla L. 3 luglio 1970 n. 504 per tutti gli appalti di lavori pubblici (in forza dall'art. 21 L. 3 gennaio 1978 n. 1), limitatamente al caso di rinnovamento della gara precedentemente andata deserta, e poi dall'art. 1, lett. a) L. 1973 n. 14 [che si riferisce al «metodo di cui all'art. 73, lett. c) R.D. 23 maggio 1924 n. 827», metodo che contempla «offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta» senza predeterminazione di alcun limite di ribasso o di aumento]. La scheda segreta di cui all'art. 1 L. 1970 n. 504 non è però ammessa, secondo il predetto art. 9, per gli appalti di cui all'art. 1 L. 1977 n. 584; ossia, poiché questa legge è stata abrogata dall'art. 36, 1° comma del D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 e poiché al suo art. 1 corrisponde l'art. 1 del D.L.vo che l'ha abrogata, la detta scheda segreta deve ritenersi non ammessa per tutti gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di Ecu ( ~ L. 9.861.000.000). Per questi ultimi appalti inoltre è introdotta la norma per cui l'amministrazione che voglia ammettere offerte in aumento deve dichiararlo espressamente nel bando di gara. Se il bando tace in proposito le offerte in aumento non sono ammesse, contrariamente a quanto avveniva prima (se il bando taceva, le offerte in aumento erano ammesse).
1. e 2. R.D. 23 maggio 1924 n. 827R; L. 3 luglio 1970 n. 504; L. 2 febbraio 1973 n. 14 , art. 4 [R=L1473,A=4]; L. 10 dicembre 1981 n. 741 art. 9 [R=L74181,A=9] come sostituito dall'art. 1 L. 8 ottobre 1984 n. 687

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