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Sent.C. Conti 17/05/1993, n. 80

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1. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Aggiudicazione - Revoca implicita - Configurabilità - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Aggiudicazione - In assenza di calcolo sommario della spesa nel progetto di massima - Illegittimità. 3. Opere pubbliche - Dir. CEE - Obbligatorietà immediata - Condizioni. 4. Appalti oo.pp. Gare - Pubblicità - Omissione - Effetti. 5. Appalti oo.pp. Trattativa privata - Motivazione specifica - Necessità. 6. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Disciplina derogatoria - Ammissibilità - Condizioni.
1. La revoca della aggiudicazione di un appalto concorso può anche essere tacita, nel senso che è sufficiente l'indicazione specifica dell'atto revocando e che risulti chiaro che la nuova determinazione di volontà è stata emessa in sostituzione di quella precedente; tuttavia, trattandosi di atto che comporta, di regola, la modifica o estinzione di posizioni giuridiche sorte in base all'atto revocato, ed anche perché si tratta di contrarius actus, occorre pure, in ogni caso, una congrua motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad adottare la diversa o contraria determinazione. 2. In materia di appalto-concorso di opera pubblica è illegittima l'aggiudicazione che si basi su un progetto di massima carente sotto il profilo del calcolo sommario della spesa che ne costituisce contenuto essenziale e viene desunto dal computo metrico approssimativo della quantità di lavori delle varie categorie alle quali vanno applicati i prezzi correnti del mercato locale. 3. La diretta applicabilità delle direttive comunitarie all'interno dei singoli Stati membri opera soltanto dopo che sia decorso il termine entro il quale lo Stato membro avrebbe dovuto adottare i necessari provvedimenti di attuazione. 4. L'inosservanza della prescritta pubblicità di una pubblica gara - dove la forma e la sostanza si identificano - rende nullo il procedimento, che viene travolto dall'omissione iniziale. 5. Il ricorso alla trattativa privata in materia di appalto di opera pubblica, in forza del suo carattere del tutto eccezionale di scelta del contraente, esige di essere puntualmente motivato ai sensi degli artt. 6 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 6. In materia di appalto-concorso di opera pubblica non è preclusa alle parti la possibilità di dare ai propri rapporti una disciplina in qualche modo difforme da quella ordinaria, purché contenuta nell'ambito della disciplina, mediante l'apposizione di clausole particolari ai fini e per gli effetti dell'art. 1341 2° c., Cc.


R.D. 18 novembre 1923 n. 2240 art. 6 [R=RD224023,A=6], R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R C.c. art. 1341, 2° c.

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