Sent.C. Conti 30/09/1994, n. 81 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 30/09/1994, n. 81

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Approvazione - Competenza - Separazione con l'organo stipulante - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Parere Consiglio di Stato - Quando occorre.
1. Pur dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 sono in vigore le norme che disciplinano l'approvazione del contratto, compreso il principio enunciato nell'art. 103 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 della separazione tra l'organo che stipula il contratto e quello che lo approva; pertanto l'approvazione non può mai essere delegata al funzionario dal quale il contratto fu stipulato. 2. Debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratto o i verbali d'asta quando l'importo previsto supera 72 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblico incanto, 36 milioni se da stipularsi a seguito di licitazione privata e 18 milioni se da stipularsi a seguito di trattativa privata.

1a. e 2a. Ved. nota 2a. a Cass. 5 settembre 1994 n. 7649.R
[Regolamento per la contabilità dello Stato, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R; D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29[R=DLG2993] R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 5, 6, 19 R R.D. 23 maggio 1924 n. 827, artt. 6, 9, 15, 103; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 422[R=DPR42272]; D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287, artt. 41, 42, 79; [R=DPR28792,A=41] D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 art. 16 (sostituito dall'art. 9 punto c) del D.L.vo 23 dicembre 1993 n. 546)[R=DLG54693]

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